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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04196/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto il riesame avverso la custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente per reati di traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR n. 309/1990). Il ricorso censurava: 1) violazione del diritto di difesa per mancata ostensione dei flussi telematici e inutilizzabilità delle chat criptate acquisite tramite ordine europeo di indagine; 2) inutilizzabilità delle intercettazioni ottenute mediante IMSI catcher; 3) inutilizzabilità di messaggi telematici acquisiti all'estero per mancato deposito dei verbali; 4) difetto di motivazione nella qualificazione della partecipazione all'associazione e nella ricostruzione del ruolo del ricorrente (sarebbe stato solo corriere con rapporti limitati); 5) censura dell'aggravante della disponibilità di armi e rilevanza di tale profilo ai fini cautelari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato infondati o inammissibili i motivi: il richiamo a note non depositate e ad una sentenza CJEU diversa dalla fattispecie era inammissibile o inconferente; l'IMSI catcher è strumento di identificazione delle utenze e non intercettazione delle conversazioni, quindi la sua acquisizione non rende inutilizzabili le prove; le comunicazioni criptate trasmesse tramite ordine europeo di indagine e decrittate all'estero rientrano nella disciplina della circolazione delle prove (artt. 238 e 270 c.p.p. e 78 disp. att.), e l'assenza di deposito di verbali non comporta automaticamente inutilizzabilità; le censure aggiunte in replica erano tardive e generiche; la motivazione del Tribunale di Roma sulla sussistenza dell'associazione e sul ruolo rilevante del ricorrente (molteplici reati fine, rapporti fiduciari con sodali, compiti delicati) è logica e immune da vizi; l'aggravante relativa alla disponibilità di armi non è determinante ma comunque non incide sul giudizio di pericolosità e sulla misura. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti), artt. 73 e 74

    I reati contestati (traffico di stupefacenti e contestuali fattispecie aggravanti) giustificano l'applicazione della misura cautelare in presenza di elementi indiziari gravi e delinquenza abituale; la Corte conferma la valutazione del ruolo del ricorrente come elemento per la sussistenza dell'associazione e della pericolosità.

  • Codice di procedura penale, artt. 267 e ss.

    Richiamati in relazione al diritto di difesa e alle censure procedurali: la Corte ha considerato inammissibili riferimenti a documenti non depositati o a deduzioni generiche.

  • Codice di procedura penale, art. 270

    L'utilizzabilità di intercettazioni eseguite all'estero e trasmesse all'Italia è valutata secondo le regole sulla circolazione delle prove (art. 270 c.p.p. richiede deposizione nelle ipotesi tassative indicate dalla legge; l'assenza del deposito non determina automaticamente inutilizzabilità).

  • Codice di procedura penale, art. 234-bis

    La Corte ha chiarito che la trasmissione tramite ordine europeo di indagine non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis quando si tratta di collaborazione tra autorità giudiziarie straniere che già hanno acquisito e decrittato comunicazioni.

  • Direttiva 2014/41/UE (e d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, art. 24)

    art. 31 direttiva 2014/41; art. 24 d.lgs. 108/2017

    La notifica prevista è finalizzata a verificare la corrispondenza dell'intercettazione con i reati consentiti dall'ordinamento interno; la mancata notifica non determina automaticamente inutilizzabilità delle captazioni se il relativo presupposto è verificato. La Corte richiama il principio di mutuo riconoscimento tra Stati membri.

  • Codice di procedura penale, art. 271

    Le ipotesi di inutilizzabilità delle intercettazioni sono tassative secondo l'art. 271; difformità non elencate non producono automaticamente inutilizzabilità.

  • Codice di procedura penale, art. 275 comma 3

    Riferimento alla presunzione di pericolosità in caso di reati gravi; la Corte ha valutato la pericolosità concreta e attuale del ricorrente anche prescindendo da tale presunzione, sulla base degli elementi di fatto.

Massime di principio

  • Le evidenze acquisite all'estero e trasmesse tramite ordine europeo di indagine sono valutate secondo la disciplina sulla circolazione delle prove (art. 238 e 270 c.p.p.); l'assenza di deposito formale dei verbali non implica automaticamente inutilizzabilità se non rientra nelle ipotesi tassative di cui alla legge.
  • L'IMSI catcher, inteso come dato di identificazione dell'utenza (codice IMSI), costituisce attività di polizia giudiziaria propedeutica all'intercettazione e non va assimilato di per sé a intercettazione invasiva: la sua acquisizione non rovina automaticamente la utilizzabilità delle conversazioni.
  • La mancata notifica prevista dalla direttiva 2014/41/UE non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle prove trasmesse tra Stati membri; prevale il principio del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca tra autorità giudiziarie.
  • Per contestare l'utilizzabilità di prove tecniche o telematiche occorre dedurre e provare in modo specifico vizi di origine, integrità o catena di custodia; deduzioni generiche o riferimenti non depositati sono inammissibili o inefficaci.
  • Per escludere la sussistenza di un'associazione è necessario dimostrare l'assenza di consapevolezza e collaborazione stabile con il sodalizio; la mera commissione di reati fine non esclude automaticamente la partecipazione associativa se emergono rapporti fiduciari e compiti ripetuti e delicati.
  • La contestazione di aggravanti o circostanze a effetto speciale rileva in sede di riesame se da esse derivano immediati riflessi sulla misura cautelare; tuttavia, anche se non decisive singolarmente, possono concorrere alla valutazione complessiva della pericolosità.

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