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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26531/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di quattro garanti personali, obbligati per i debiti derivanti da un contratto di locazione finanziaria di un immobile concesso in uso a una società poi fallita. Dopo la risoluzione del leasing per mancato pagamento dei canoni, la banca aveva chiesto la restituzione del bene e, dopo il fallimento dell'utilizzatrice, si era insinuata al passivo e aveva poi agito anche verso i fideiussori. I garanti avevano proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, la nullità della fideiussione per mancata indicazione del massimo garantito, l'illegittimità della clausola contrattuale che prevedeva, in caso di risoluzione, il pagamento dei canoni scaduti e di quelli a scadere oltre al prezzo di riscatto quale penale, la mancata detrazione del valore del bene riacquisito e poi nuovamente concesso in leasing a terzi, la mancata specifica approvazione della clausola penale, la nullità di alcune clausole fideiussorie ritenute conformi a formulari ABI e la condanna ex art. 96 c.p.c. La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo sulla pretesa nullità della fideiussione, rilevando che l'importo massimo garantito era in realtà indicato per il leasing in questione e che la nullità era comunque stata correttamente esclusa. Ha poi esaminato congiuntamente i motivi relativi alla clausola penale del leasing: ha escluso che la clausola fosse nulla alla luce dei principi delle Sezioni Unite del 2021, secondo cui per i leasing risolti prima della legge n. 124/2017 resta applicabile l'art. 1526 c.c. e la clausola non è invalida in sé; tuttavia ha ritenuto che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare d'ufficio la necessità di ridurre la penale manifestamente eccessiva, tenendo conto dell'eventuale valore del bene restituito e delle concrete modalità di riallocazione. Sono stati dichiarati inammissibili o comunque non esaminabili gli altri motivi: quello sulla specifica approvazione della clausola penale perché nuovo e aspecifico, quello sulle clausole ABI perché fondato su documenti non ammissibili in cassazione, e il motivo sull'art. 96 c.p.c. non risulta accolto nel dispositivo ricostruibile dal testo. In memoria era stata anche proposta una nuova eccezione sulla procura alla società mandataria, ma è stata dichiarata inammissibile perché introdotta tardivamente. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata riduzione della penale e ha rinviato alla Corte d'appello per nuovo esame su tale punto.

La decisione

La Corte ha escluso la nullità della clausola penale nel leasing e ha rigettato la doglianza sulla fideiussione, ma ha accolto per quanto di ragione i motivi relativi all'art. 1526 c.c. e alla necessità di verificare la riduzione equitativa della penale; ha quindi cassato la sentenza impugnata in parte qua e rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, perché accerti se la penale debba essere ridotta alla luce dei principi delle Sezioni Unite del 2021. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o rinunciati nei termini indicati nel testo. Il giudice del rinvio dovrà valutare in concreto l'eventuale sproporzione della clausola e l'incidenza del valore del bene restituito o comunque della sua collocazione sul mercato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro di censura sul contenuto della decisione e sull'asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 1341 c.c.

    richiamato in relazione alla specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie

  • art. 1938 c.c.

    la nullità per mancata indicazione del massimo garantito è stata esclusa perché, per il rapporto garantito, il limite risultava indicato

  • art. 1526 c.c.

    per i leasing risolti prima della legge n. 124/2017 continua ad applicarsi la disciplina analogica del leasing traslativo; la penale manifestamente eccessiva va valutata e, se del caso, ridotta dal giudice

  • art. 1, commi 138 e 139, L. n. 124 del 2017

    la novella non ha effetti retroattivi e non può fondare la nullità della clausola nei rapporti anteriori o già risolti prima della sua entrata in vigore

  • art. 1957 c.c.

    evocato dalla Corte d'appello e menzionato come eccezione distinta rispetto alla nullità della fideiussione

  • art. 1382 c.c.

    la clausola penale può predeterminare il risarcimento del danno spettante al concedente

  • art. 1384 c.c.

    il giudice può ridurre d'ufficio la penale manifestamente eccessiva, nei limiti dei fatti allegati e introdotti in giudizio

  • art. 1375 c.c.

    la clausola penale, ove non esplicitamente ancorata alla collocazione del bene a prezzi di mercato, va letta anche alla luce della buona fede contrattuale

  • art. 345 c.p.c.

    le condizioni per il potere di riduzione della penale, se già introdotte in primo grado, sono rilevabili d'ufficio in appello

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato per la necessità di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti nel ricorso per cassazione

  • art. 372 c.p.c.

    impedisce il deposito di documenti nuovi non rilevanti ai fini della nullità della sentenza o dell'ammissibilità del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte la correzione della motivazione in diritto e il rilievo di una diversa ragione giuridica idonea a sorreggere il dispositivo, senza richiedere nuovi accertamenti di fatto

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla condanna per lite temeraria, ma senza che il testo consenta di ricavare una diversa conclusione di accoglimento

Massime di principio

  • Nei contratti di leasing risolti prima dell'entrata in vigore della L. n. 124/2017 non si applica retroattivamente la nuova disciplina: resta operante la ricostruzione del leasing traslativo e la disciplina analogica dell'art. 1526 c.c.
  • La clausola che attribuisca al concedente canoni scaduti e a scadere, oltre al bene restituito, non è nulla in sé; il problema va ricondotto alla verifica della manifesta eccessività della penale e, se del caso, alla sua riduzione equitativa.
  • Il giudice può e, se ne ricorrono i presupposti, deve rilevare d'ufficio la necessità di ridurre la penale manifestamente eccessiva, purché i fatti rilevanti siano stati introdotti nel processo e non siano necessari nuovi accertamenti istruttori.
  • In cassazione è possibile correggere la qualificazione giuridica della fattispecie e salvare il dispositivo mediante una diversa ratio decidendi, quando la soluzione alternativa sia già desumibile dagli atti e non richieda accertamenti di fatto.
  • La nullità di una fideiussione per difetto dell'importo massimo garantito non sussiste se il limite risulta comunque determinato per l'obbligazione specificamente garantita, anche se possano residuare profili di indeterminatezza per ulteriori obbligazioni diverse.
  • Le censure nuove o fondate su documenti non ammissibili in cassazione non possono essere introdotte con la memoria illustrativa e sono destinate all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieLeasingFideiussioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaOnere della prova

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