Cassazione Penale, Sentenza n. 3770/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna il rigetto dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo disposto ai fini di confisca, relativo a somme ritenute profitto del reato di riciclaggio. Si contesta: 1) la sussistenza del fumus del reato presupposto di malversazione (art. 316-bis), soprattutto perché il finanziamento era erogato da un istituto bancario con garanzia SACE e non direttamente dallo Stato; 2) il momento consumativo del reato (si sostiene che alla data delle operazioni contestate il termine per la realizzazione del progetto non era ancora scaduto); 3) la sproporzione e modalità di esecuzione del sequestro (sequestro non solo dell'immobile ma anche di conti correnti e dell'autovettura, quest'ultima acquistata prima dei fatti con risparmi propri e necessaria per la vita quotidiana); 4) questioni procedurali ed istruttorie, compresa la necessità di valutare il valore effettivo dei beni sequestrati e nuovi motivi depositati in udienza o successivamente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: 1) ha confermato che l'art. 316-bis cod. pen., anche per l'evoluzione normativa e giurisprudenziale (c.d. decreto frodi e interpretazione maggioritaria), può ricomprendere somme erogate da soggetti privati quando l'erogazione è vincolata alla garanzia pubblica; pertanto la ricostruzione difensiva è stata giudicata non condivisibile; 2) ha affermato che il reato di malversazione si perfeziona non solo alla scadenza contrattuale ma anche quando, per le modalità di distrazione delle somme, diventa già impossibile la destinazione pubblicistica delle stesse; nel caso concreto la distrazione integrava il fumus del reato presupposto e la successiva acquisizione dell'immobile dalla ricorrente integra il fumus del reato di riciclaggio; 3) ha escluso che il Tribunale per il riesame dovesse entrare nel merito delle questioni attinenti l'esecuzione materiale del sequestro (es. proporzione tra valore indicato e beni sottoposti a vincolo, utilizzo dell'autovettura), perché tali censure vanno dedotte nella fase esecutiva presso il pubblico ministero e, se necessario, impugnate con i rimedi processuali ordinari; 4) ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste"
La Corte interpreta la norma in senso estensivo alla luce delle modifiche normative e dell'orientamento maggioritario: possono rientrare nella fattispecie anche finanziamenti erogati da istituti privati se l'erogazione è vincolata a garanzie pubbliche/strumenti pubblici che implicano un vincolo di destinazione.
Richiama i limiti procedurali del riesame: il Tribunale del riesame verifica vizi originari del provvedimento cautelare; questioni inerenti l'esecuzione materiale del sequestro (es. richiesta di restituzione parziale, valutazione del valore effettivo dei beni) devono essere sollevate nella fase esecutiva presso il pubblico ministero e, se necessari, impugnati secondo il percorso previsto.
art. 648-bis / art. 648-quater cod. pen. (riciclaggio)
La Corte ritiene integrato il fumus del reato di riciclaggio nella condotta della ricorrente che ha ricevuto somme distratte dal figlio e le ha impiegate per l'acquisto di un immobile, costituendo possibile veicolo di reimpiego di provento del reato presupposto.
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (c.d. decreto frodi) convertito nella L. n. 25/2022
Tale modifica normativa è considerata dalla Corte come elemento che amplia la portata dell'art. 316-bis, estendendo l'attenzione alle 'erogazioni pubbliche' e rafforzando l'orientamento secondo cui il vincolo di destinazione può sussistere anche per strumenti che, pur transitando per soggetti privati, sono collegati a garanzie o finalità pubbliche.
Alla luce della giurisprudenza citata, pronunce isolate avevano escluso la malversazione per finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE; però la Corte sottolinea che tale orientamento è stato superato dall'interpretazione maggioritaria che considera rilevante il vincolo di destinazione anche per questi strumenti.
Massime di principio
- Se il finanziamento è vincolato a finalità pubbliche o assistito da garanzia pubblica, l'uso dei fondi per scopi diversi può integrare malversazione anche se l'erogazione è materialmente effettuata da un intermediario privato.
- Il momento di perfezione del reato di malversazione si ha quando si realizzano gli elementi necessari alla fattispecie; la consumazione può essere successiva (es. alla scadenza del termine contrattuale) ma il reato è perfezionato anche quando la distrazione delle somme rende impossibile la destinazione pubblicistica prevista.
- Per la misura cautelare reale (sequestro preventivo) è sufficiente il fumus commissi delicti e il periculum in mora; non è richiesta la prova definitiva della responsabilità.
- Le contestazioni sulla corrispondenza tra il valore indicato nel decreto di sequestro e il valore effettivo dei beni sequestrati sono da sollevare nella fase esecutiva dinanzi al pubblico ministero (con possibile impugnazione dei provvedimenti negativi), non nel riesame volto a verificare vizi originari del provvedimento cautelare.
- La richiesta di dissequestro o di utilizzo di beni necessari alla vita quotidiana (es. veicolo) va comunque proposta nella fase esecutiva: il giudice del riesame non decide in via di merito sull'esecuzione materiale del sequestro se non riguardante vizi originari del decreto.
- Evoluzioni normative e giurisprudenziali possono ridisegnare l'ambito di applicazione dei reati contro la pubblica erogazione: difese basate su orientamenti giurisprudenziali isolati sono a rischio se la giurisprudenza di legittimità si è poi orientata diversamente.
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