Cassazione Civile, Ordinanza n. 14793/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Le contribuenti avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva respinto il loro appello avverso la decisione di primo grado, a sua volta sfavorevole rispetto all'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in rettifica del valore di un complesso immobiliare oggetto di compravendita stipulata il 15 maggio 2015. Il ricorso in cassazione era affidato a due motivi, ma nel testo disponibile non sono riportati i contenuti specifici delle censure. Prima della decisione, le ricorrenti hanno depositato memoria dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, perché l'obbligazione tributaria si era estinta per adesione alla definizione agevolata della cartella di pagamento e del successivo avviso di liquidazione, ai sensi della L. 197/2022, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della sopravvenuta definizione agevolata della pretesa tributaria e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha poi escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della relativa misura e qualificando la situazione come ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
L. 197/2022, art. 1, commi 231-252
adesione alla definizione agevolata della cartella di pagamento e del successivo avviso di liquidazione
la definizione agevolata ha determinato l'estinzione dell'obbligazione tributaria e la sopravvenuta cessazione della materia del contendere
L. 197/2022, art. 1, comma 236
effettuati dalla coobbligata in solido
richiamato come base della definizione agevolata invocata dalle ricorrenti per sostenere la cessazione dell'interesse alla prosecuzione del giudizio
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
ulteriore versamento del contributo unificato
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché misura eccezionale e non estensibile interpretativamente, non ricorrendo i presupposti nel caso concreto
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
introdotto dall'art. 1, comma 17
norma di introduzione del comma 1-quater sull'ulteriore contributo unificato, richiamata solo per individuare la disciplina applicabile
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta una sopravvenuta definizione agevolata del debito tributario che estingue l'obbligazione oggetto del giudizio, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
- La sopravvenuta estinzione dell'obbligazione tributaria elimina l'interesse alla decisione sul ricorso per cassazione, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
- Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate quando la controversia si chiude per fatti sopravvenuti che definiscono la lite senza una soccombenza nel merito.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti; non è dovuto quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
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