Cassazione Penale, Sentenza n. 27702/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione contestando la violazione della norma sul termine a comparire nel giudizio di appello; sostiene che l'avviso di fissazione dell'udienza è stato notificato solo 12 giorni prima dell'udienza (24/01/2024 per udienza del 05/02/2024), quindi in violazione dell'obbligo del termine minimo previsto per la comparizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni: (1) difetto del requisito formale del deposito della procura speciale rilasciata dall'imputato dopo la sentenza impugnata (art. 581, comma 1-quater c.p.p.), requisito introdotto dalla riforma (d.lgs. 150/2022) e applicabile alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma; (2) manifesto difetto di fondatezza sul merito: la nullità per violazione del termine a comparire in appello costituisce nullità generale rilevabile/deducibile entro i termini di cui all'art. 180 c.p.p. e non era stata tempestivamente dedotta dalla difesa in sede di appello (dal verbale risulta che il difensore non ha sollevato la questione). Conseguentemente la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha inflitto una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p. e art. 625 n.5 c.p.
Norme penali sostanziali per i reati ascritti (ricorso relativo a condanna per concorso nel delitto previsto da tali articoli); la sentenza di merito ha ritenuto l'imputato colpevole di tali fattispecie
art. 581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater
Imposizione, a pena di inammissibilità, dell'obbligo di deposito unitamente al ricorso della dichiarazione/elezione di domicilio (comma 1-ter) e, se l'imputato è stato giudicato in assenza, del mandato specifico rilasciato dopo la sentenza (comma 1-quater). Nel caso concreto il mancato deposito del mandato ha determinato l'inammissibilità del ricorso.
art. 89 d.lgs. 150/2022 (normativa transitoria), comma 3
"Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto."
Stabilisce che le nuove regole formali introdotte dalla riforma si applicano alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; le sentenze di merito oggetto del ricorso sono successive all'entrata in vigore, quindi le regole sono applicabili.
Disciplina il termine minimo per la comparizione in appello (la riforma ha fissato il termine in 40 giorni); la violazione di tale termine configura una nullità generale che va tempestivamente fatta valere.
Individua il termine entro il quale vanno dedotte le nullità e i motivi di nullità procedurale: la nullità per violazione del termine a comparire doveva essere dedotta entro i termini previsti da questa norma, cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di ammenda in caso di ricorso inammissibile per colpa; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma (euro 3.000) alla cassa delle ammende.
d.lgs. 150/2022 (Riforma "Cartabia")
Ha introdotto le modifiche procedurali citate (art. 581 commi 1-ter e 1-quater, modifica art. 601, disposizioni transitorie) che incidono sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni proposte dopo la sua entrata in vigore.
Giurisprudenza citata (Sez. 6 e altre)
La Corte richiama orientamenti consolidati secondo cui i nuovi oneri formali si applicano anche al ricorso per cassazione e che il mandato specifico per l'impugnazione dell'imputato assente è necessario per evitare processi a carico di persone che ignare non partecipino ai procedimenti.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza e la sentenza oggetto di impugnazione è successiva alla Riforma (d.lgs. 150/2022), il ricorso per cassazione è inammissibile se non è depositata la procura speciale rilasciata dall'imputato dopo la sentenza (art. 581, comma 1-quater c.p.p.).
- Le nuove formalità introdotte dalla Riforma si applicano in base alla data di pronuncia della sentenza impugnata (art. 89 d.lgs. 150/2022): verificare sempre questa data prima di procedere all'impugnazione.
- La violazione del termine a comparire in appello (termine minimo fissato dalla riforma, ex art. 601 c.p.p.) costituisce una nullità generale che deve essere dedotta/rilevata tempestivamente, cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (art. 180 c.p.p.). Se non sollevata in tempo, non potrà essere utilizzata in cassazione.
- Prima di proporre ricorso per cassazione, il difensore deve controllare e allegare tutti i requisiti formali (procura speciale se prevista, elezione/dichiarazione di domicilio, termini di notifica) per evitare l'inammissibilità de plano e il rischio di condanna per spese e ammende.
- La mancata osservanza dei nuovi adempimenti formali può comportare, oltre all'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e l'applicazione di ammende quando l'inammissibilità derivi da profili di colpa nel ricorso.
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