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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08809/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata modificata la decisione di merito sulla responsabilità, già confermata dalla Corte di appello, ma è rimasta ferma la condanna con sola rideterminazione della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Torino che, in riforma solo parziale della decisione di primo grado, aveva confermato la condanna per il reato contestato e si era limitata a ridurre e rideterminare la pena. L'unico motivo di ricorso deduceva la mancanza di una condizione di procedibilità, sostenendo che il reato non fosse procedibile d'ufficio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata aveva qualificato il fatto come minaccia aggravata dalla commissione da più persone riunite, con conseguente procedibilità d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla contestazione originaria del fatto.

  • art. 612, comma 2, c.p.

    La Corte lo richiama come base della minaccia aggravata contestata e confermata in appello.

  • art. 339, comma 1, c.p.

    È indicato come aggravante per il fatto commesso da più persone riunite, idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio.

  • art. 612, comma 3, c.p.p.

    È richiamato dalla Corte come norma che rende procedibile d'ufficio il reato aggravato di minaccia nei casi descritti nella motivazione.

Massime di principio

  • La doglianza sulla mancanza di condizione di procedibilità è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata abbia correttamente qualificato il fatto come reato aggravato per la commissione da più persone riunite e ne abbia desunto la procedibilità d'ufficio.
  • Nel giudizio di legittimità, un motivo che si limiti a contestare in modo apodittico la procedibilità del reato, senza confrontarsi con la specifica qualificazione giuridica data dal giudice di merito, è generico e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando l'aggravante contestata incide sul regime di procedibilità, il controllo di cassazione deve verificare se la motivazione di merito abbia spiegato il fondamento della procedibilità d'ufficio; in presenza di tale spiegazione, la censura contraria non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiConcorso di persone

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