Cassazione Penale, Sentenza n. 45566/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che confermava la condanna per rapina impropria (art. 628 c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: (i) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica per mancanza di violenza (sosteneva che si sarebbe trattato di un mero allontanamento con frase non minacciosa); (ii) mancata verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo; (iii) richiesta di rqualificazione in furto e applicazione dell'art. 131-bis c.p.; (iv) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (v) critiche generali alla motivazione della sentenza
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure che attaccavano la logicità della motivazione, evidenziando che la Corte territoriale, integrando la motivazione del primo grado, ha correttamente valutato le prove (testimonianze) e ha qualificato la condotta come violenta (spintonare e strattonare finalizzati alla sottrazione del bene), con conseguente sussistenza dell'elemento psicologico. Ha altresì rilevato l'incompatibilità dei limiti di pena con l'applicazione dell'art. 131-bis e l'improcedibilità della censura sulle attenuanti generiche per mancata deduzione in appello ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
rapina impropria (comma secondo richiamato nel testo)
La condotta consistente nello spintonare e strattonare, finalizzata alla sottrazione del bene, integra la violenza richiesta dalla fattispecie della rapina impropria e consente la configurazione del reato secondo la ricostruzione probatoria
L'istituto non è applicabile quando i limiti di pena previsti per il reato sono incompatibili con la disposizione; la Corte ha escluso la sua applicazione per incompatibilità con i limiti di pena dell'art. 628
Riferimento alle circostanze attenuanti (recidiva specifica), il diniego del loro riconoscimento non poteva essere censurato in Cassazione perché non dedotto in appello
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Limite di ammissibilità dei motivi di cassazione: questioni non sollevate in appello o non dedotte nelle conclusioni non possono essere esaminate in Cassazione; la censura sulle attenuanti non era proponibile
Potere della Corte di Cassazione di irrogare sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente; qui applicata con condanna al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- I giudizi di fatto e la valutazione delle testimonianze rientrano prevalentemente nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione è inammissibile quando le censure attaccano la logica della motivazione senza prospettare un errore di diritto manifestamente rilevante
- Atti fisici come spintonare e strattonare, se finalizzati alla sottrazione di un bene, possono integrare la 'violenza' richiesta per la rapina impropria: non è necessario che la violenza sia accompagnata da minacce verbali
- L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. va verificata rispetto ai limiti di pena previsti dal reato; se incompatibili, l'istituto non può essere concesso
- Questioni non sollevate o non dedotte in appello (es. richiesta espressa di attenuanti generiche) difficilmente potranno essere esaminate in Cassazione per effetto dell'art. 606 c.p.p.; occorre preservare espressamente le doglianze in sede di gravame
- La proposizione di ricorso infondato o formalmente inammissibile può comportare non solo il rigetto ma anche sanzioni economiche a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.), dunque è opportuno valutare preventivamente la fondatezza e la correttezza formale del ricorso
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