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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21441/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, manifestamente inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la sua responsabilità per una violazione del codice della strada. Dal testo emerge solo che il reato contestato è quello di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, ma non sono descritti i fatti concreti sottostanti. Nel ricorso si lamentava, in sostanza, che la sentenza impugnata fosse priva di adeguata motivazione e non corretta sul piano logico-giuridico; tuttavia, la censura è stata ritenuta generica e aspecifica, perché non indicava in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto e non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, cod. strada

    Norma posta a base dell'affermazione di responsabilità in appello; il testo non consente di ricostruirne ulteriormente la portata applicata nel caso concreto.

  • art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.

    I motivi di ricorso sono stati qualificati come inammissibili perché generici e aspecifici, privi di un effettivo confronto con la sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è manifestamente inammissibile quando si limita ad affermazioni generiche o aspecifiche, senza indicare puntualmente le ragioni di fatto e di diritto della doglianza.
  • Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o giuridici.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non sussistono ragioni di esonero, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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