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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20198/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. È stata quindi mantenuta ferma la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per minaccia grave e aggravata con recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna per minaccia grave e aggravata, con contestata recidiva reiterata e specifica, in danno della persona offesa, per un fatto avvenuto ad Ascoli Piceno l'8 settembre 2017. Il ricorso articolava tre motivi: 1) contestazione del giudizio di attendibilità della persona offesa e, più in generale, della motivazione sulla ricostruzione dei fatti; 2) censura del mancato disconoscimento/disapplicazione della recidiva ritenuta dal giudice di merito; 3) doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e diretto a sollecitare un riesame del merito non consentito in sede di legittimità; il secondo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato in modo specifico e individualizzato sull'aggravante della recidiva; il terzo generico e comunque volto a contestare un giudizio di fatto congruamente motivato, non sindacabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e, c.p.p.

    Il vizio di motivazione in cassazione non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo esame del merito o della attendibilità delle prove; è sindacabile solo l'esistenza di un apparato argomentativo logico e congruo.

  • art. 99 c.p.

    L'applicazione della recidiva, specie reiterata e specifica, richiede una motivazione specifica e individualizzante, fondata su una valutazione concreta della maggiore riprovevolezza e pericolosità desumibile dai precedenti e dalla personalità del reo.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre una diversa lettura del compendio probatorio per contestare l'attendibilità di una fonte di prova, salvo che si denunci un vero vizio logico o giuridico della motivazione.
  • La recidiva può essere applicata solo con una motivazione che dia conto in concreto della sua capacità di esprimere maggiore colpevolezza e pericolosità, valorizzando natura dei reati, omogeneità, distanza temporale e altri elementi personalizzanti; il mero rilievo dei precedenti penali non basta.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione è assente, apparente o manifestamente illogica; non è necessario che il giudice esamini uno per uno tutti gli elementi prospettati dalle parti.
  • Le doglianze che sollecitano una nuova valutazione del fatto o delle prove, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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