Cassazione Civile, Ordinanza n. 01518/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso dalla procedura fallimentare per ottenere l'accertamento della proprietà di un complesso adibito ad albergo e ristorante edificato su terreno demaniale, in ampliamento di un preesistente fabbricato. In via subordinata era stata chiesta l'usucapione del complesso per possesso ultraventennale del dante causa. Il terreno era poi stato ceduto nel 2007 al ricorrente, con esclusione espressa del complesso immobiliare insistente sul suolo. Il tribunale aveva accolto la domanda principale e la corte d'appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione l'acquirente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la corte territoriale aveva attribuito al dante causa un diritto di superficie ex lege, mentre la domanda riguardava la proprietà del bene e l'usucapione; 2) violazione dell'art. 113 c.p.c. per avere la corte affermato, senza adeguato supporto, che l'edificio era stato realizzato dal dante causa e non dal ricorrente; 3) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per avere ritenuto che il dante causa avesse acquistato la proprietà del terreno dal quale derivare la proprietà del fabbricato, mentre l'atto del 1976 trasferiva solo il possesso di una porzione di fabbricato rurale; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che l'edificazione del fabbricato fosse stata effettuata dal ricorrente e non dal padre. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbiti gli altri, osservando che il giudice di merito aveva accertato un diritto di superficie in assenza di specifica domanda e aveva altresì trascurato che la contestazione sull'autore dell'edificazione era stata in realtà proposta e supportata da documenti. Ha inoltre rilevato che la proprietà superficiaria è ontologicamente diversa dalla piena proprietà e che il diritto di superficie ex art. 32, comma 5, l. n. 47/1985 presuppone condizioni specifiche non risultanti accertate.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito dovrà riesaminare la domanda senza attribuire d'ufficio un diritto di superficie non domandato e verificare correttamente i fatti allegati e documentati in ordine all'origine e al titolo di proprietà del manufatto.
Norme richiamate
divieto per il giudice di pronunciare oltre la domanda o su cosa non domandata; non è consentito accertare d'ufficio un diritto diverso da quello azionato
il giudice deve decidere secondo diritto; non può fondare la decisione su una qualificazione o ricostruzione giuridica non coerente con quanto dedotto e provato
il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati e quelli provati; l'omesso esame del fatto decisivo può integrare vizio denunciabile
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
vizi dedotti per violazione di legge e nullità della sentenza/processo
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione
art. 32, comma 5, legge n. 47 del 1985
la sanatoria di opere abusive su area pubblica presuppone il consenso dell'ente proprietario all'uso del suolo, il pagamento del valore dell'area, la convenzione di cessione del diritto di superficie e gli ulteriori adempimenti indicati dalla norma
richiamato in via di principio per evidenziare la diversità tra proprietà piena e proprietà superficiaria in altra fattispecie di aliud pro alio
Massime di principio
- Il giudice non può attribuire d'ufficio una situazione giuridica diversa da quella fatta valere in domanda, quando tra le due situazioni non vi sia rapporto di continenza ma diversità ontologica.
- La proprietà superficiaria e la piena proprietà sono diritti distinti; pertanto, l'accertamento dell'una non può sostituire quello dell'altra senza specifica domanda e senza il relativo accertamento fattuale e normativo.
- Nel valutare la proprietà di un manufatto realizzato su suolo altrui, il titolo che trasferisce il solo possesso non è idoneo, da solo, a provare il trasferimento della proprietà.
- L'accessione opera secondo la disciplina legale e non consente di ricavare una sorta di "accessione orizzontale" per attribuire al proprietario del fabbricato originario anche le porzioni successivamente ampliate.
- Quando una parte contesta specificamente il fatto costitutivo allegato dalla controparte e indica riscontri documentali, il giudice deve confrontarsi con tali contestazioni e non può ritenere il fatto pacifico senza adeguata motivazione.
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