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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37005/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su due motivi: 1) asserita improcedibilità dell'azione penale per remissione di querela, contestando che la dichiarazione resa dalla persona offesa in udienza ("per me la posso anche ritirare") costituisse remissione efficace; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, co.1, n.7) c.p. (esposizione a pubblica fede) riguardante il furto di due corone d'oro esposte in teca nella chiesa "Santa Maria Santissima Madre di Dio" di Ancona.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Sul primo motivo ha ritenuto che la frase della persona offesa fosse una generica disponibilità e non una remissione formale o un atto inequivoco idoneo a far venire meno la procedibilità, richiamando gli artt. 152 e 340 c.p.p. Sul secondo motivo ha confermato la valutazione della corte territoriale: l'aggravante per esposizione alla pubblica fede è configurabile quando non esistano misure di sorveglianza continuativa, costante ed efficacemente idonee a impedire la sottrazione; la teca aveva funzione conservativa e non costituiva un sistema di controllo continuativo. Ha altresì richiamato la compatibilità tra violenza sulle cose e esposizione a pubblica fede quando è necessaria effrazione. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 624, co. 3 c.p.

    Il reato di furto oggetto del procedimento è stato reso procedibile a querela della persona offesa dalla modifica normativa (d.lgs. n.150/2022); la Corte osserva la novità normativa ma rimarca che la querela deve essere effettiva per incidere sulla procedibilità.

  • art. 2, co. 1, lett. i) d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Norma che ha introdotto la modifica alla procedibilità del reato di furto richiamata dalla Corte.

  • art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n.162

    Stabilisce la decorrenza della modifica normativa (effetto dal 30/12/2022), richiamata per spiegare il regime di procedibilità.

  • art. 152, co. 2 c.p.p.

    Disciplina la remissione della querela: la Corte richiede una manifestazione di volontà chiara, formale o comportamenti inequivoci che implichino la rinuncia, elementi assenti nel caso concreto.

  • art. 340, co. 1 e 2 c.p.p.

    Richiama le forme e gli effetti della remissione processuale della querela; la Corte ha escluso che la generica dichiarazione della persona offesa costituisse remissione ai sensi di tale normativa.

  • art. 625, co. 1, n. 7) c.p.

    Aggravante per furto di cose esposte alla pubblica fede: la Corte la interpreta in base alla concreta facilità di accesso e alla presenza/assenza di sorveglianza continuativa; ha ritenuto applicabile l'aggravante perché mancava un controllo costante ed efficace.

  • art. 110 e art. 61, n.7) c.p.

    Riferimenti alla concorso di persone e alla qualificazione di circostanze aggravanti (violenza sulle cose); la Corte conferma che tali circostanze possono coesistere con l'aggravante per esposizione alla pubblica fede.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende in caso di ricorsi infondati o inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La remissione di querela deve essere una manifestazione di volontà chiara, formale o derivante da atti inequivoci: frasi generiche di disponibilità non equivalgono a remissione.
  • Quando una norma trasforma la procedibilità di un reato in querela della persona offesa, occorre verificare con attenzione la data di efficacia della modifica e se sia intervenuta una remissione valida prima che la procedibilità venga meno.
  • L'aggravante per esposizione alla pubblica fede si valuta concretamente: non è determinante il carattere pubblico del luogo in astratto, ma la facilità di raggiungere il bene e l'esistenza di sorveglianza continuativa, costante ed efficace che ostacoli la sottrazione.
  • Una teca (vetrina o contenitore) volta a conservare l'integrità dei beni non costituisce automaticamente un sistema di sorveglianza continuativa; la sua presenza non esclude di per sé l'aggravante se non è accompagnata da controllo effettivo.
  • Le circostanze aggravanti quali la violenza sulle cose e l'esposizione a pubblica fede possono coesistere quando il ladro è costretto all'effrazione per sottrarre gli oggetti esposti.
  • I ricorsi manifestamente infondati o mal fondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e ammende a carico del ricorrente; è importante valutare la fondatezza dei motivi prima di proporre impugnazioni.

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