Cassazione Penale, Sentenza n. 1820/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione avverso il decreto che aveva confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per due anni con obbligo di soggiorno e, quanto qui rileva, la confisca della somma giacente su un libretto di risparmio postale. Il ricorrente deduce un unico motivo: la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato le prove prodotte a discarico che dimostrerebbero la lecita provenienza della somma sul libretto (trasferimento da un conto intestato al padre e al fratello composto da rimborsi e ratei di stipendio/pensione), disattendendo le indicazioni della precedente sentenza di annullamento della Corte di cassazione e formulando una motivazione apparente senza confronto effettivo con le deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello, nell'ambito del rinvio, abbia correttamente esaminato la documentazione fornita dal ricorrente e abbia motivato la mancata prova della lecita provenienza del denaro: tempi e modalità delle movimentazioni (apertura del libretto un mese dopo la chiusura del conto dei congiunti, mancanza di tracciabilità, rilevante prelievo di euro 54.000 effettuato da ignoti pochi giorni dopo l'apertura, incongrue movimentazioni nello stesso giorno) non consentivano di attestare la legittimità delle somme. Le censure del ricorrente sono state ritenute generiche e inammissibili poiché mascherano una rinnovata contestazione di merito anziché denunciare un specifico vizio di diritto come richiesto dagli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n.159/2011. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art. 23, comma 8
convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.176
richiamata in relazione alla disciplina della trattazione scritta del procedimento; la Corte ha applicato la procedura prevista per il rito scritto
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, art. 94, comma 2
modificato dall'art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n.215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n.18
citato per spiegare l'applicabilità della procedura di trattazione scritta richiamata dalla Corte
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159
art. 10, comma 3; art. 27, comma 2
le norme sul procedimento di prevenzione richiedono censure specifiche e consentono la declaratoria di inammissibilità se il ricorso si risolve in una mera rinnovazione della critica di merito senza indicare un preciso vizio di diritto
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per impugnazioni infondate o colpose
Massime di principio
- In procedimenti di prevenzione la parte che contesta la confisca deve fornire prove documentali solide e tracciabili della lecita provenienza dei beni: copie informali e mera coincidenza aritmetica degli importi spesso non sono sufficienti.
- Se vi sono movimenti bancari non tracciabili, prelievi ingenti o incongruenze temporali tra chiusura di un conto e apertura di un libretto, il giudice può ritenere non dimostrata la liceità della provvista e confermare la confisca.
- La Cassazione valuta la corrispondenza delle censure alla corretta tipologia di impugnazione: i motivi generici che nel merito rinnovano la difesa sono inammissibili se mascherano una critica fattuale anziché indicare violazioni di legge specifiche.
- Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio per un punto specifico, il giudice di rinvio deve pronunciarsi solo entro il perimetro definito: le parti devono concentrare le loro deduzioni su quella questione puntuale.
- Il mancato confronto effettivo con le deduzioni difensive può portare all'annullamento solo se è evidente l'apparenza di motivazione; tuttavia, se il giudice del merito dà spiegazioni logiche e documentate, il rimedio in Cassazione è limitato.
- Le impugnazioni considerate strumentali o prive di fondamento tecnico possono comportare la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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