Cassazione Penale, Sentenza n. 10005/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il provvedimento per tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 1 lett. c) d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione per presunta difformità tra la categoria di pericolosità indicata nella richiesta e quella utilizzata dal giudice; 2) insufficienza e apparente motivazione ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011: si contestava la configurazione della pericolosità generica fondata su presunti fatti episodici (tre furti in un arco ristretto), l'assenza di lucrogeneticità (perché il ricorrente avrebbe restituito e risarcito le vittime) e l'esistenza di un'attività lavorativa lecita attestata dalle dichiarazioni dei redditi; si contestava altresì il giudizio prognostico circa il pericolo di recidiva; 3) disparità di trattamento rispetto al coindagato Massa, al quale non sarebbe stata applicata alcuna misura di prevenzione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e ha respinto le doglianze. Ha ritenuto che: a) non vi fosse difetto di correlazione tra richiesta e provvedimento perché la diversa qualificazione della pericolosità era fondata sugli stessi elementi di fatto e la difesa aveva avuto pieno contraddittorio; b) i presupposti per l'applicazione della misura ex art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011 erano adeguatamente motivati: è stata valorizzata la pluralità di condotte lucrogenetiche, la prosecuzione della pericolosità anche dopo una precedente misura di prevenzione e l'assenza di redditi leciti significativi nel periodo considerato; la restituzione/riparazione successiva non elimina la lucrogeneticità originaria delle condotte; c) il terzo motivo sulla disparità di trattamento era generico e privo di elementi specifici. Conseguentemente è stato confermato il provvedimento impugnato (nella sostanza la decisione della Corte di appello che aveva confermato la misura personale, revocando però la confisca di una somma come già deciso dalla Corte territoriale).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1 lett. b)
art. 1, comma 1, lett. b)
Individua come destinatari delle misure personali coloro che "per la condotta e il tenore di vita" vivono abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività criminose. La Corte ricorda che occorrono precisi elementi di fatto a dimostrare: abitualità in un arco temporale significativo, produzione effettiva di profitti illeciti e che tali profitti costituiscano o abbiano costituito una componente significativa del reddito.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1 lett. c)
art. 1, comma 1, lett. c)
Categoria diversa di pericolosità richiamata nel provvedimento di primo grado; la Corte afferma che una diversa qualificazione giuridica è ammissibile se fondata sugli stessi fatti e se la difesa ha avuto pieno contraddittorio.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 10 e 27
art. 10, comma 3; art. 27, comma 2
Stabilisce i limiti dell'impugnazione in Cassazione nei procedimenti di prevenzione: il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge; ciò incide anche sul sindacato sulla motivazione (ammessa solo per motivazione inesistente o meramente apparente).
codice di procedura penale, art. 521
Richiamato dal ricorrente in ordine al principio di correlazione tra contestazione e decisione; la Corte però conferma che la diversa qualificazione è lecita se rispettato il contraddittorio.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e)
Richiamato nel contesto del sindacato sulla motivazione: la Corte ricorda che in materia di prevenzione non è ammissibile il normale vizio di 'illogicità manifesta' se non quando si configuri motivazione inesistente o meramente apparente.
Costituzione, art. 13, comma 2
art. 13, secondo comma, Cost.
Richiamato tramite giurisprudenza costituzionale: impone che la motivazione dia conto puntuale degli elementi di fatto ai fini delle misure personali, compatibilmente con le garanzie costituzionali.
codice penale/procedure sulla utilizzazione di procedimenti archiviati
art. 28, comma 1, lett. b) (richiamato giurisprudenzialmente)
La Corte precisa che i fatti oggetto di procedimenti archiviati possono essere valutati dal giudice della prevenzione, salvo che esista sentenza irrevocabile di assoluzione nel merito che impedisca l'assunzione di quei fatti come elementi indizianti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulle misure di prevenzione l'esame è limitato a violazioni di legge e a casi di motivazione inesistente o meramente apparente; non è ammesso un libero sindacato di merito sui fatti.
- Una diversa qualificazione giuridica della pericolosità (es. da lett. c) a lett. b)) è ammissibile se si fonda sugli stessi elementi di fatto posti a base della proposta e se la difesa ha avuto un effettivo contraddittorio su quegli elementi.
- Per applicare l'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011 occorre provare, con puntuale motivazione e su base fattuale, l'abitualità delle condotte, la lucrogeneticità (effettiva produzione di profitti illeciti) e l'incidenza di tali profitti sul reddito del proposto; brevi periodi di commissione di reati possono essere comunque significativi se mostrano una ripresa immediata dell'attività criminosa al venir meno di vincoli (p.es. fine di una misura precedente).
- La restituzione o il risarcimento successivi non cancellano ex ante la natura lucrogenetica di una condotta: gli atti riparatori possono attenuare le conseguenze ma non eliminano necessariamente la rilevanza ai fini della misura di prevenzione.
- Fatti oggetto di procedimenti archiviati possono essere considerati nel giudizio di prevenzione, salvo che vi sia una sentenza irrevocabile di assoluzione nel merito che ne impedisca l'utilizzo come elemento indiziante.
- Le doglianze generiche sulla disparità di trattamento sono inidonee: per ottenere tutela occorre dimostrare ragioni precise e comparabilità delle condizioni soggettive e oggettive tra i soggetti confrontati.
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