Cassazione Penale, Sentenza n. 17652/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio di violazione di legge processuale per difetto di correlazione tra contestazione e sentenza (sostiene di essere stato condannato per prelievi giustificati da tre fatture e non per compenso); 2) violazione di legge e vizi di motivazione rispetto alla configurabilità della bancarotta per distrazione e mancata derubricazione in bancarotta preferenziale, con doglianza sulla sussistenza del diritto al compenso dell'amministratore (rinvio della decisione sul compenso da parte dell'assemblea 2007); 3) vizio di interpretazione e travisamento della prova in relazione al verbale dell'assemblea del 29/06/2007 (si sostiene che la delibera già riconosceva il compenso); 4) violazione e errata applicazione delle norme sulla prescrizione (art.157 e ss. cod. pen.) per mancata corretta computazione della sospensione dei termini a seguito di rinvio richiesto per legittimo impedimento/parte difensiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e, in gran parte, meramente reiterativo. La Corte ha confermato la statuizione di merito (c.d. "doppia conforme") e ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di appello circa l'assenza di una delibera assembleare che determinasse il compenso dell'amministratore, nonché l'insufficienza delle fatture e delle modalità informali di prelevamento a giustificare i prelievi di cassa. È stata esclusa la derubricazione in bancarotta preferenziale e respinto il motivo sulla prescrizione: il rinvio disposto su richiesta del difensore ha sospeso la prescrizione per l'intera durata del rinvio (fino al 19/03/2024), per cui il reato non era ancora prescritto alla data della sentenza d'appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la formulazione sintetica dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte segnala che i motivi sono stati esposti ai sensi di questa disposizione.
Richiamato in relazione al vizio denunciato di difetto di correlazione tra contestazione e sentenza; la Corte ritiene che non vi sia stata alterazione della contestazione rispetto ai capi d'imputazione.
art. 216 L.F.
Norma della legge fallimentare relativa alla bancarotta per distrazione; la Corte applica i criteri per distinguere bancarotta per distrazione da fattispecie meno gravi, valutando l'indebito prelevamento di somme in epoca di dissesto.
art. 219 L.F.
Richiamato insieme all'art. 216 L.F. in tema di bancarotta; utilizzato nella valutazione delle modalità e dell'epoca dei prelievi e del loro effetto sul patrimonio sociale.
Citato tra le norme richiamate nella doglianza difensiva (probabile riferimento all'elemento soggettivo o cause di giustificazione), senza che la Corte ne riconosca rilievo tali da modificare il giudizio di colpevolezza.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla difesa (probabile richiamo a principi di legalità o diritto al lavoro/compenso); la Corte non riconosce che tale richiamo possa alterare la valutazione delle norme societarie e penali applicate.
Norme sulla prescrizione del reato: la Corte ritiene infondato il motivo che invocava la prescrizione, ritenendo operante la sospensione per il periodo del rinvio disposto su richiesta del difensore.
art. 159 primo comma, n. 3, cod. pen.
Interpretata nel senso che la richiesta di rinvio formulata dall'imputato o dal suo difensore comporta la sospensione della prescrizione per l'intera durata del rinvio, indipendentemente dall'espressione usata nel verbale (rinvio semplice o per legittimo impedimento).
Richiamato per affermare che il compenso degli amministratori deve essere determinato dall'assemblea; in mancanza di delibera il credito è considerato indeterminato (illiquido) e i prelievi da parte dell'amministratore possono integrare bancarotta per distrazione.
Massime di principio
- L'assenza di una delibera assembleare che determini l'an e il quantum del compenso dell'amministratore rende il credito indeterminato: prelievi dalla cassa sociale in tale situazione possono integrare bancarotta fraudolenta per distrazione.
- Fatture o documenti con causali generiche (es. "lavoro occasionale") e modalità informali di pagamento non sono di per sé sufficienti a giustificare prelievi in contanti, specie se la società è in stato di difficoltà; è necessaria prova concreta dello svolgimento dell'attività e della congruità del compenso.
- La "doppia conforme" (sentenza di primo grado e appello che convergono sulle stesse valutazioni probatorie) rende più difficile per la Cassazione ottenere l'accoglimento del ricorso: il sindacato è limitato ai vizi di diritto e ai travisamenti di prova che risultino effettivamente sussistenti.
- Le doglianze che propongono semplicemente una diversa lettura di elementi probatori sono generalmente inammissibili in Cassazione: la rivalutazione del merito è competenza del giudice di merito.
- La richiesta di rinvio formulata dal difensore dell'imputato sospende la prescrizione per l'intera durata del rinvio; chi invoca la prescrizione deve verificare attentamente la natura della richiesta di rinvio e il relativo effetto sospensivo.
- Per evitare rischi penali, le società devono prevedere e documentare determinazioni assembleari o statutarie sul compenso degli amministratori e seguire procedure formali per la liquidazione e il pagamento dei compensi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17511/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17512/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17513/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17514/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17519/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17521/2025 del 09/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →