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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17652/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio di violazione di legge processuale per difetto di correlazione tra contestazione e sentenza (sostiene di essere stato condannato per prelievi giustificati da tre fatture e non per compenso); 2) violazione di legge e vizi di motivazione rispetto alla configurabilità della bancarotta per distrazione e mancata derubricazione in bancarotta preferenziale, con doglianza sulla sussistenza del diritto al compenso dell'amministratore (rinvio della decisione sul compenso da parte dell'assemblea 2007); 3) vizio di interpretazione e travisamento della prova in relazione al verbale dell'assemblea del 29/06/2007 (si sostiene che la delibera già riconosceva il compenso); 4) violazione e errata applicazione delle norme sulla prescrizione (art.157 e ss. cod. pen.) per mancata corretta computazione della sospensione dei termini a seguito di rinvio richiesto per legittimo impedimento/parte difensiva.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e, in gran parte, meramente reiterativo. La Corte ha confermato la statuizione di merito (c.d. "doppia conforme") e ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di appello circa l'assenza di una delibera assembleare che determinasse il compenso dell'amministratore, nonché l'insufficienza delle fatture e delle modalità informali di prelevamento a giustificare i prelievi di cassa. È stata esclusa la derubricazione in bancarotta preferenziale e respinto il motivo sulla prescrizione: il rinvio disposto su richiesta del difensore ha sospeso la prescrizione per l'intera durata del rinvio (fino al 19/03/2024), per cui il reato non era ancora prescritto alla data della sentenza d'appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la formulazione sintetica dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte segnala che i motivi sono stati esposti ai sensi di questa disposizione.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio denunciato di difetto di correlazione tra contestazione e sentenza; la Corte ritiene che non vi sia stata alterazione della contestazione rispetto ai capi d'imputazione.

  • art. 216 L.F.

    Norma della legge fallimentare relativa alla bancarotta per distrazione; la Corte applica i criteri per distinguere bancarotta per distrazione da fattispecie meno gravi, valutando l'indebito prelevamento di somme in epoca di dissesto.

  • art. 219 L.F.

    Richiamato insieme all'art. 216 L.F. in tema di bancarotta; utilizzato nella valutazione delle modalità e dell'epoca dei prelievi e del loro effetto sul patrimonio sociale.

  • art. 51 cod. pen.

    Citato tra le norme richiamate nella doglianza difensiva (probabile riferimento all'elemento soggettivo o cause di giustificazione), senza che la Corte ne riconosca rilievo tali da modificare il giudizio di colpevolezza.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dalla difesa (probabile richiamo a principi di legalità o diritto al lavoro/compenso); la Corte non riconosce che tale richiamo possa alterare la valutazione delle norme societarie e penali applicate.

  • art. 157 cod. pen. e ss.

    Norme sulla prescrizione del reato: la Corte ritiene infondato il motivo che invocava la prescrizione, ritenendo operante la sospensione per il periodo del rinvio disposto su richiesta del difensore.

  • art. 159 primo comma, n. 3, cod. pen.

    Interpretata nel senso che la richiesta di rinvio formulata dall'imputato o dal suo difensore comporta la sospensione della prescrizione per l'intera durata del rinvio, indipendentemente dall'espressione usata nel verbale (rinvio semplice o per legittimo impedimento).

  • art. 2389 cod. civ.

    Richiamato per affermare che il compenso degli amministratori deve essere determinato dall'assemblea; in mancanza di delibera il credito è considerato indeterminato (illiquido) e i prelievi da parte dell'amministratore possono integrare bancarotta per distrazione.

Massime di principio

  • L'assenza di una delibera assembleare che determini l'an e il quantum del compenso dell'amministratore rende il credito indeterminato: prelievi dalla cassa sociale in tale situazione possono integrare bancarotta fraudolenta per distrazione.
  • Fatture o documenti con causali generiche (es. "lavoro occasionale") e modalità informali di pagamento non sono di per sé sufficienti a giustificare prelievi in contanti, specie se la società è in stato di difficoltà; è necessaria prova concreta dello svolgimento dell'attività e della congruità del compenso.
  • La "doppia conforme" (sentenza di primo grado e appello che convergono sulle stesse valutazioni probatorie) rende più difficile per la Cassazione ottenere l'accoglimento del ricorso: il sindacato è limitato ai vizi di diritto e ai travisamenti di prova che risultino effettivamente sussistenti.
  • Le doglianze che propongono semplicemente una diversa lettura di elementi probatori sono generalmente inammissibili in Cassazione: la rivalutazione del merito è competenza del giudice di merito.
  • La richiesta di rinvio formulata dal difensore dell'imputato sospende la prescrizione per l'intera durata del rinvio; chi invoca la prescrizione deve verificare attentamente la natura della richiesta di rinvio e il relativo effetto sospensivo.
  • Per evitare rischi penali, le società devono prevedere e documentare determinazioni assembleari o statutarie sul compenso degli amministratori e seguire procedure formali per la liquidazione e il pagamento dei compensi.

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