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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33339/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena per il delitto di furto in abitazione in concorso. Con l'unico motivo deduce vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lamentando la mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis c.p. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel negare la diminuente sulla base dell'inutilizzabilità probatoria delle dichiarazioni collaborative rese alla polizia giudiziaria, pur essendo state effettivamente pronunciate e mai smentite. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto valutare l'utilità concreta del contributo collaborativo indipendentemente dall'esito del procedimento a carico dei correi e indipendentemente dalla spendibilità processuale delle dichiarazioni nel diverso giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché la giurisprudenza richiede, per l'attenuante di cui all'art. 625-bis c.p., un contributo collaborativo significativo, concreto ed effettivamente utile all'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente osservato che l'apporto dell'imputato era consistito solo in dichiarazioni riportate in un'annotazione di polizia giudiziaria non sottoscritta e non confermata al momento della verbalizzazione, con conseguente inutilizzabilità di tale atto e mancanza di un reale contributo collaborativo. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come titolo del concorso di persone nel reato per il furto contestato

  • art. 624-bis c.p.

    norma incriminatrice del furto in abitazione; la sentenza di appello ha rideterminato la pena per tale reato

  • art. 625-bis c.p.

    attenuante speciale invocata dal ricorrente; la Corte ribadisce che richiede un contributo collaborativo significativo, concreto e utilmente spendibile per l'individuazione di complici o responsabili

  • art. 606 c.p.p.

    norma invocata per dedurre il vizio di motivazione nel ricorso per cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    regola la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • art. 625-bis cod. pen.

    citato nella motivazione come disposizione dell'attenuante speciale; la Corte chiarisce che non opera quando il contributo sia solo enunciato in atti privi di valore probatorio

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere la possibilità di non applicare la sanzione pecuniaria in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • L'attenuante speciale che premia la collaborazione richiede un apporto collaborativo effettivo, significativo e concretamente utile all'individuazione di complici o responsabili; non basta una mera dichiarazione astratta o non spendibile probatoriamente.
  • La valutazione dell'utilità e concretezza del contributo collaborativo è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi reali della motivazione.
  • Se le dichiarazioni collaborative risultano inserite in un atto privo di valida sottoscrizione o comunque inutilizzabile come prova, il giudice può legittimamente escludere che esse integrino il presupposto dell'attenuante.
  • In sede di legittimità, un motivo che si risolva nella mera contrapposizione a un accertamento di fatto e a una valutazione discrezionale di merito è suscettibile di essere dichiarato inammissibile se manifestamente infondato.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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