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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24660/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 10/12/2024. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito, soprattutto quanto alla responsabilità penale. Il ricorso censurava inoltre l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili in sede di legittimità, perché il giudizio di merito era sorretto da motivazione adeguata, non illogica e immune da incongruenze.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La dedotta causa di non punibilità non era configurabile, o comunque non era censurabile in cassazione, perché la motivazione della sentenza impugnata sul punto era ritenuta sufficiente e non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia giuridicamente corretta, coerente con le emergenze processuali e immune da manifesta illogicità.
  • Il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena non è sindacabile in cassazione se il giudice di merito ha svolto un esame adeguato delle deduzioni difensive e ha reso una motivazione sufficiente e non illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, oltre alle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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