Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14354/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in concorso. Con il primo motivo ha dedotto un vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e riproponendo censure già respinte in appello. Con il secondo motivo ha censurato la mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto semplice, ex art. 624 c.p., chiedendo una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il primo motivo si risolveva in doglianze di fatto e nella reiterazione di censure già esaminate e disattese in appello; il secondo motivo mirava a ottenere una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa qualificazione giuridica basata su una rilettura del materiale probatorio, attività non consentita alla Cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma di concorso di persone nel reato, in relazione alla condanna confermata in appello.

  • art. 624-bis c.p.

    Indicato come fattispecie incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 624 c.p.

    Norma invocata dal ricorrente per chiedere la riqualificazione del fatto nel furto semplice, ritenuta non ottenibile attraverso una diversa lettura dei fatti in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base implicita per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Richiamata per ribadire che alla Corte di cassazione non compete una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, si risolvano in una diversa valutazione del fatto o delle prove già scrutinati dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone pedissequamente motivi già dedotti in appello senza confrontarsi con la motivazione specifica della decisione impugnata.
  • La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto non può fondarsi su una rivalutazione del materiale probatorio o su una ricostruzione alternativa dei fatti, essendo tale attività riservata al giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura degli elementi di fatto a quella del giudice di merito, ove la motivazione di quest'ultimo sia logicamente e giuridicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.