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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31389/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un creditore, munito di titolo esecutivo giudiziale, aveva notificato precetto e promosso espropriazione forzata presso terzi contro una società debitrice. La società aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., contestando il diritto del creditore di procedere esecutivamente, anche con riguardo a specifiche poste creditorie autoliquidate. L'opposizione era stata accolta nei gradi di merito. In cassazione il creditore ha proposto tre motivi di ricorso, ma dall'ordinanza risulta che il ricorso era carente, perché non indicava gli elementi indispensabili per la decisione, in particolare non individuava il terzo pignorato, soggetto necessario nel giudizio di opposizione a espropriazione presso terzi. La parte resistente ha depositato controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto violato l'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non conteneva l'esatta indicazione dei litisconsorti necessari e, in particolare, ometteva totalmente di individuare il terzo pignorato nella procedura espropriativa presso terzi. Poiché tale dato non era ricavabile neppure dalla sentenza impugnata e la Corte di cassazione non può attingerlo direttamente dagli atti di causa, non era possibile ordinare l'integrazione del contraddittorio né rimettere la causa al giudice di primo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenze rese in tema di opposizione esecutiva, il ricorso deve indicare in modo preciso tutti i litisconsorti necessari, così da consentire il controllo dell'integrità del contraddittorio e, se del caso, l'ordine di integrazione ex art. 331 c.p.c.
  • Nell'opposizione all'esecuzione relativa a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario in quanto l'esito del giudizio incide anche sulla sua posizione e sugli obblighi che gli derivano quale ausiliario della procedura.
  • Se il ricorso per cassazione non consente di identificare il terzo pignorato e tale dato non è ricavabile dalla sentenza impugnata, la Corte non può supplire mediante esame diretto degli atti di causa e deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da carenze essenziali del contenuto-forma, non è possibile disporre la rimessione della causa al giudice di primo grado se manca persino l'identificazione certa dei soggetti necessari del processo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRicorso per cassazioneLitisconsorzio necessario
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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