Cassazione Civile, Ordinanza n. 00989/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente pubblico aveva chiesto in giudizio il pagamento delle differenze retributive tra lo stipendio pieno e il solo assegno alimentare percepito per un lungo periodo di sospensione cautelare dal servizio, disposta in pendenza di procedimento e poi di processo penale conclusosi in appello con proscioglimento per prescrizione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, valorizzando l'esito del processo penale e la successiva archiviazione del procedimento disciplinare; la Corte d'Appello aveva invece riformato la decisione e rigettato la pretesa, ritenendo che l'art. 27, comma 7, del CCNL Comparto Ministeri riconoscesse il diritto al conguaglio solo in caso di assoluzione o proscioglimento con formula piena. In cassazione il lavoratore ha dedotto, da un lato, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; dall'altro, la violazione dell'art. 27 del CCNL e delle norme del T.U. impiegati civili dello Stato, sostenendo che la sospensione cautelare ha natura meramente provvisoria e non può tradursi in una sanzione definitiva quando il procedimento disciplinare si conclude senza irrogazione di una sanzione più grave o con archiviazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, per difetto di autosufficienza del ricorso nella parte in cui non riproduceva adeguatamente il contenuto degli atti processuali necessari a verificare la specificità dell'appello. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'interpretazione della clausola contrattuale non può essere meramente letterale, perché la sospensione cautelare dal servizio è misura provvisoria e cautelare: una volta definito il processo penale, se il procedimento disciplinare si chiude con archiviazione oppure con una sanzione meno grave della sospensione sofferta, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione economica per il periodo in cui la sospensione non risulti più giustificata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sul vizio processuale denunciato con il primo motivo, poi ritenuto inammissibile per mancanza di adeguata esposizione degli atti rilevanti
invocato insieme agli artt. 414 e 342 c.p.c. per sostenere il difetto di specificità dell'appello
richiamato ai fini del requisito di contenuto dell'atto introduttivo e, nel ricorso, del motivo di appello specifico
richiamato per sostenere che l'appello dell'Agenzia sarebbe stato privo di specifiche censure alla sentenza di primo grado
utilizzato per denunciare la violazione dell'art. 27 CCNL e delle norme del T.U. impiegati civili dello Stato
art. 27, comma 7, CCNL Comparto Ministeri del 16.5.1995
"In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena"
va interpretato in senso estensivo/integrativo: il diritto al ripristino del trattamento economico spetta anche quando, cessato il processo penale, il procedimento disciplinare si conclude con sanzione non più afflittiva della sospensione sofferta o con archiviazione; eccezione per la sospensione resa necessaria da custodia cautelare in carcere o altra misura che impedisca la prestazione
art. 15, comma 9, CCNL Comparto Ministeri del 12.6.2003
richiamato come norma modificativa del CCNL applicata alla fattispecie
artt. 91, 92, 96 e 97 del d.P.R. n. 3 del 1957
evocati come disciplina previgente sulla sospensione cautelare e sul rapporto tra sanzione disciplinare e assegni non percepiti
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio
Massime di principio
- La sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento o processo penale ha natura provvisoria e non sanzionatoria; la sua legittimazione economica va verificata alla luce dell'esito finale del procedimento disciplinare.
- La clausola collettiva che riconosce il ripristino del trattamento economico solo in caso di assoluzione o proscioglimento con formula piena deve essere letta in modo coerente con la funzione cautelare della sospensione, estendendo il conguaglio anche alle ipotesi in cui la vicenda si chiuda senza una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione sofferta.
- Se, dopo la definizione del processo penale, il procedimento disciplinare si conclude con archiviazione oppure con una sanzione meno grave della sospensione cautelare, il periodo di sospensione non può restare integralmente privo di effetti economici giustificativi e il dipendente ha diritto al recupero delle differenze retributive.
- La regola appena detta non opera quando la sospensione cautelare sia resa necessaria da custodia cautelare in carcere o da altra misura personale che renda impossibile la prestazione lavorativa, perché in tal caso la perdita della retribuzione discende dalla restrizione della libertà personale.
- Nel giudizio di cassazione, la censura sulla specificità dell'appello richiede un'esposizione completa e chiara degli atti processuali rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
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