Cassazione Penale, Sentenza n. 5888/2022 del 21/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva confermato in parte la condanna in primo grado per estorsione (richiesta di 7.200 euro a CLEMENTI Vittorio). La ricorrente deduceva: 1) nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado perché l'estratto era stato inviato al precedente difensore di fiducia (avv. Sari) che aveva rinunciato al mandato, mentre il difensore di ufficio (avv. Mariscoli) non aveva ricevuto la notifica; 2) nullità della citazione per il giudizio di appello perché la notifica a mani del decreto di citazione è avvenuta il 28/11/2016 per un'udienza fissata il 5/12/2016, violando il termine minimo di 20 giorni previsto dall'art. 601 co. 3 c.p.p.; 3) vizio di motivazione sul carattere ingiusto del profitto e sulla esclusione dell'ipotesi di reato alternativa (art. 393 c.p.), con la tesi che le somme richieste erano per obblighi di mantenimento derivanti da una relazione e non costituivano estorsione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e il decreto di citazione per il giudizio di appello, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso. Motivo: quando la notifica dell'estratto contumaciale non è andata a buon fine al domicilio eletto, la procedura prevista dall'art. 161 co. 4 c.p.p. può supplire solo se la notifica è fatta al difensore effettivamente nominato; nel caso era stata invece inviata al difensore che aveva rinunciato e il difensore di ufficio non aveva ricevuto la notifica, con la conseguente omessa notifica all'imputata. Trattandosi di una nullità "a regime intermedio" e contestata tempestivamente (memoria depositata prima dell'appello), la nullità non è stata sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore d'ufficio e il decreto di citazione per l'appello è da considerarsi nullo, con la notifica a mani posteriori tamquam non esset. La Corte non ha ritenuto necessario esaminare nel merito le censure sulla motivazione riguardanti il profitto ingiusto e l'art. 393 c.p., dato l'annullamento per vizio procedurale.
Norme richiamate
Prevede che, se la notifica all'imputato non è possibile, la notifica debba essere effettuata al difensore. La Cassazione interpreta che la notifica è efficace solo se inviata al difensore effettivamente incaricato al momento: l'invio al precedente difensore che ha rinunciato al mandato è inefficace e determina l'omessa notifica all'imputato.
Regola le conseguenze delle nullità: la Corte ha qualificato la violazione come nullità "a regime intermedio" che, se tempestivamente eccepita, comporta la nullità del decreto di citazione e della sentenza impugnata senza possibilità di sanatoria con il comportamento successivo delle parti.
Stabilisce il termine minimo per la comparizione in appello (20 giorni). La notifica avvenuta 7 giorni prima dell'udienza è irregolare e, se considerata tardiva rispetto alla data dell'udienza, non sana la precedente omissione di notifica.
art. 62 n. 4 e art. 62-bis c.p.
Norme sulle circostanze attenuanti citate nella sentenza di primo grado; menzionate nel quadro fattuale ma non decisive ai fini della cassazione per vizio procedurale.
Ipotizzata come possibile diversa qualificazione della condotta (distinta dall'estorsione). La Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito questa censura perché ha annullato la sentenza per nullità procedurale.
Massime di principio
- La notifica ai sensi dell'art. 161 co. 4 c.p.p. è efficace solo se rivolta al difensore attualmente incaricato: l'invio al difensore che ha rinunciato al mandato è privo di efficacia rispetto alla tutela della posizione dell'imputato.
- Se l'imputato risulta irreperibile nel domicilio eletto, le autorità devono individuare correttamente il difensore attuale; l'errata individuazione provoca omessa notifica e può determinare una nullità rilevabile con effetti sul prosieguo del processo.
- Le nullità "a regime intermedio" contestate tempestivamente non si sanano con atti successivi (es. proposizione dell'appello da parte del difensore d'ufficio) e possono portare all'annullamento senza rinvio degli atti processuali viziati.
- La notifica personale tardiva della citazione per l'appello (in violazione del termine minimo di comparizione) non può sanare precedenti omissioni di notifica sostanziali e va considerata, se tardiva, come inesistente (tamquam non esset).
- In situazioni simili è fondamentale verificare e documentare lo stato del mandato difensivo (nomine, rinunce, domiciliazioni) e sollevare tempestivamente le eccezioni di nullità in modo che non vengano meno le tutele sostanziali dell'imputato.
- Se una sentenza di merito viene annullata per vizi di notifica, la controversia torna al giudice di merito (rinvio o trasmissione per ulteriore corso) che dovrà ripristinare la regolarità del procedimento, eventualmente ripetendo atti processuali decisivi.
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