Ordinanza n. 755/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione del Dirigente del Governo del Territorio del Comune di Cinisello Balsamo, datata 8 aprile 2026, recante "ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE, IN COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, DI UN NUOVO PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO AL SERVIZIO DELLA FERMATA M1 DI CINISELLO-MONZA, NONCHÈ ALLA TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AMBITO TERRITORIALE LOCALIZZATO NEL QUADRANTE NORDORIENTALE COMPRESO TRA LA TANGENZIALE NORD A 52, LA SS36, L'AUTOSTRADA A4 E LA SP58 VIA VALTELLINA, AI SENSI DELL'ART. 34 D.LGS 267/2000 E DELL'ART. 6 DELLA L.R. 2/2003. DETERMINAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI RELATIVA ALLA VARIANTE PROGETTUALE OVVERO AL NUOVO PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA RELATIVO AL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO AL SERVIZIO DELLA FERMATA M1", e dell'Allegato 1 alla stessa nelle parti in cui prescrivono (i) "di garantire la congruità e la coerenza delle strutture verticali di risalita dal Parcheggio di Interscambio interrato con quanto previsto nel Titolo edilizio in essere ai piani superiori; (ii) che " l'approvazione del PFTE sia condizionata al parere favorevole del Comando dei Vigili del Fuoco e che la Relazione tecnica idraulica - smaltimento acque, non debba riguardare soltanto il parcheggio di interscambio; (iii) che i contenuti e gli esiti collegati agli adempimenti del presente atto non modificano le obbligazioni giuridiche attualmente in essere sino al perfezionamento degli aggiornamenti della convenzione urbanistica e dell'Accordo di Programma regionale in essere; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, tra cui, in particolare, il provvedimento del Settore Governo del Territorio del Comune di Cinisello Balsamo del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto "ADP finalizzato alla realizzazione, in Comune di Cinisello Balsamo, di un nuovo parcheggio di interscambio al servizio della fermata M1 di Cinisello-Monza, nonchè alla trasformazione e riqualificazione urbanistica dell'ambito territoriale localizzato nel quadrante nordorientale compreso tra la tangenziale nord A 52, la SS36, l'Autostrada A4 e la SP58 via Valtellina, ai sensi dell'art. 34 D.Lgs 267/2000 e dell'art. 6 della L.R. 2/2003 Terza seduta di conferenza di servizi relativa alla variante progettuale ovvero al nuovo progetto di fattibilità tecnico economica relativo al parcheggio di interscambio al servizio della fermata M1 e del parere prot. c_c707/UFJOM GE/2026/0007098 del 26/01/2026 reso da CONTECO Check S.r.l. per conto del Comune di Cinisello Balsamo e da intendersi anch'esso quale prescrittivo e sottoscritto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale dell’8 aprile 2026, con relativo Allegato 1, recante la determinazione della conferenza di servizi sul nuovo PFTE o sulla variante progettuale del parcheggio di interscambio presso la fermata M1 di Cinisello-Monza, nonché gli atti presupposti, inclusi il provvedimento del 28 gennaio 2026 e il parere tecnico del 26 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la determinazione del dirigente comunale e le prescrizioni contenute nell’Allegato 1, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La controversia riguarda, in particolare, le prescrizioni relative alla congruità delle strutture verticali di risalita del parcheggio interrato rispetto al titolo edilizio esistente per i piani superiori; alla necessità del parere favorevole dei Vigili del Fuoco e all’estensione della relazione tecnica idraulica allo smaltimento delle acque oltre il solo parcheggio; nonché alla permanenza delle obbligazioni giuridiche esistenti fino all’aggiornamento della convenzione urbanistica e dell’Accordo di Programma regionale. Nel ricorso sono state dedotte questioni tecniche complesse. Ai fini cautelari, le ricorrenti hanno prospettato il periculum facendo riferimento alla mancata convocazione, da oltre dieci mesi, di una seduta della seconda conferenza di servizi, procedimento dal quale dipenderebbe la realizzabilità del centro commerciale. La difesa comunale ha inoltre chiesto la cancellazione, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., dell’espressione “politica politicienne”, riferita all’operato del Sindaco e di alcuni componenti della Giunta.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza sospendere gli atti e le prescrizioni impugnate. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la complessità delle questioni tecniche dedotte richieda un approfondimento nella sede di merito, senza formulare una valutazione cautelare favorevole. Quanto al periculum in mora, ha escluso l’esistenza di un pregiudizio attuale, grave e irreparabile, rilevando che il danno prospettato era sostanzialmente riferito a un diverso procedimento, ossia alla mancata convocazione della seconda conferenza di servizi. Il Collegio ha quindi fissato direttamente l’udienza pubblica di merito per il 21 gennaio 2027. Ha respinto anche la richiesta di cancellazione dell’espressione “politica politicienne”, poiché, pur essendo il linguaggio censurabile e suscettibile di essere formulato in termini più consoni, l’espressione presentava comunque un’attinenza, anche indiretta, con la materia controversa e non integrava un’esclusiva volontà offensiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La tutela cautelare richiede una valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora; la sospensione è stata negata per l’assenza di un pregiudizio attuale, grave e irreparabile.
La cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive è giustificata quando esse siano dettate da un intento esclusivamente dispregiativo, privo di attinenza, anche indiretta, con la controversia; tale presupposto è stato escluso nel caso concreto.
È richiamato quale base normativa dell’Accordo di Programma relativo alla realizzazione del parcheggio di interscambio e alla trasformazione urbanistica dell’ambito.
È richiamato quale ulteriore base normativa regionale dell’Accordo di Programma.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede un pregiudizio attuale, grave e irreparabile direttamente riconducibile all’atto impugnato; il riferimento a effetti pregiudizievoli derivanti, in sostanza, da un diverso procedimento non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
- Quando le questioni dedotte presentano una particolare complessità tecnica, il giudice cautelare può ritenere necessario rinviare il loro pieno apprezzamento alla fase di merito, senza anticipare una valutazione definitiva sulla legittimità degli atti.
- La richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c. di espressioni riferite all’amministrazione o ai suoi organi non può essere accolta se le espressioni, pur sconvenienti, conservano un’attinenza anche indiretta con la materia controversa e non rivelano un’esclusiva finalità offensiva.
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