Cassazione Penale, Sentenza n. 37020/2023 del 08/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti proponevano cinque motivi di cassazione: (1) violazione del diritto di difesa per mancata valutazione dell'impedimento e della mancata partecipazione all'udienza; (2) violazione del principio di correlazione tra imputazione e decisione e contestata qualificazione come amministratori di fatto per il periodo successivo al subentro di Binetti; (3) omessa assunzione di prova decisiva (esame degli imputati e acquisizione di documenti allegati all'appello); (4) vizio di motivazione per presunta illogicità nella ricostruzione che individuava Binetti come "testa di legno" e nella mancata audizione/attività del curatore nei confronti dei ricorrenti; (5) omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di bancarotta semplice (aggravamento del dissesto) intervenuta prima della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi quattro motivi ritenendoli infondati o inammissibili: gli impedimenti dedotti non erano assoluti/effettivi; la qualificazione degli imputati come amministratori di fatto risultava compatibile con la contestazione per concorso di persone; la mancata assunzione dell'esame degli imputati e di alcuni documenti non costituiva prova decisiva secondo la giurisprudenza e mancava la richiesta formale ex art. 495 c.p.p.; le censure sulla motivazione non evidenziavano manifesta illogicità. Il quinto motivo è stato accolto: il reato di bancarotta semplice prefallimentare si prescrive a decorrere dalla dichiarazione di fallimento; in mancanza di cause di sospensione il termine (7 anni e 6 mesi) era decorso prima della sentenza di appello. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui agli artt. 217 e 224 legge fallimentare (estinzione del reato per prescrizione) e ha rinviato alla Corte territoriale per rideterminare il trattamento sanzionatorio alla luce dell'estinzione, rigettando il resto del ricorso.
Norme richiamate
Costituzione, art. 24
Riferita al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non sia stata lesa perché gli imputati hanno potuto difendersi efficacemente nel corso del processo
Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
Richiamato in ordine alla formulazione sintetica dei motivi nei ricorsi per cassazione
Codice di procedura penale, art. 178
Richiamato tra le norme a fondamento delle censure processuali relative alla partecipazione alle udienze e agli impedimenti
Codice di procedura penale, art. 420-ter
Invocato nell'ambito delle garanzie processuali ma non ritenuto violato alla luce della valutazione sull'effettività degli impedimenti
Codice di procedura penale, art. 520
Richiamato nell'analisi del principio di correlazione tra contestazione e decisione; la Corte ha applicato i principi di giurisprudenza che consentono una valutazione complessiva della corrispondenza tra imputazione e sentenza
Codice di procedura penale, art. 521
Norma sui casi in cui il fatto emerso dall'istruttoria sia diverso da quello contestato; richiamata per spiegare i limiti della trasformazione del fatto ai fini della violazione del diritto di difesa
Codice di procedura penale, art. 522
Richiamato insieme all'art. 521 per i casi di sentenza relativa a fatto diverso e per il principio di correlazione tra imputazione e decisione
Codice di procedura penale, art. 495
Citato rispetto alla necessità di avere richiesto l'ammissione di mezzi di prova in primo grado per poter censurare la mancata acquisizione in cassazione; la Corte ha ritenuto preclusa la doglianza se non era stata svolta la formale richiesta ex art. 495
Codice di procedura penale, art. 507
Richiamato in relazione ai poteri discrezionali del giudice di merito di integrare l'istruttoria d'ufficio; la mancata integrazione rientra nei poteri del giudice quando la prova non è necessaria
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. d)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi all'omessa assunzione di una prova decisiva; la Corte ha affermato che il motivo è manifestamente infondato laddove la prova non è stata chiesta secondo le regole o non risulta decisiva
Legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2
Richiamata nella definizione del reato di bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha precisato che il bilancio non rientra nella nozione di "libri" e "scritture contabili" ai fini della fattispecie
Riferita all'imputazione di bancarotta semplice prefallimentare per omissione (aggravamento del dissesto); la Corte ha annullato le statuizioni relative a questa fattispecie per prescrizione
Richiamata in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; la Corte ha valutato la sussistenza del dolo e la coerenza delle deduzioni fattuali rispetto alla contestazione
Collegata alla bancarotta semplice; la Corte ha stabilito che la prescrizione di tale reato decorre dalla dichiarazione di fallimento
Codice civile, artt. 2241 (citato nel testo come artt. 2241, commi 1 e 2)
Citazione volta a distinguere fra scritture obbligatorie e documenti quali il bilancio; utilizzata per escludere il bilancio dalla nozione di scritture obbligatorie ai fini del reato documentale
Decreto-legge n. 137/2020, art. 23 comma 8 (e successive proroghe/modifiche)
Richiamato in ordine alla disciplina della trattazione dei ricorsi con intervento delle parti (norme temporanee organizzative del processo)
Massime di principio
- L'impedimento a partecipare a un'udienza è rilevante solo se assoluto, effettivo e non dominabile dall'imputato; assenze determinate da scelte non comprovate non giustificano automaticamente un rinvio
- La qualificazione di amministratore di fatto può essere ritenuta compatibile con la contestazione originaria se sussiste un nucleo comune dei fatti contestati (principio di correlazione tra imputazione e decisione); la trasformazione del fatto deve essere radicale per configurare violazione del diritto di difesa
- La mancata assunzione dell'esame dell'imputato o di documenti non costituisce di per sé omissione di prova decisiva ai sensi dell'art. 606 c.p.p., salvo che sia dimostrata la loro effettiva decisività e che siano state richieste secondo le forme previste (es. art. 495 c.p.p.)
- Per censurare la motivazione del giudice di merito è necessario dimostrare una manifesta illogicità o contraddittorietà; valutazioni di fatto e apprezzamenti sulla credibilità delle prove spettano al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogici
- In tema di reati prefallimentari (bancarotta semplice/ aggravamento del dissesto), la prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento (sentenza di fallimento) e non dalle singole condotte precedenti; se la prescrizione è maturata prima della sentenza di merito rilevante, il reato va dichiarato estinto con conseguenze sul trattamento sanzionatorio
- Se una parte del titolo di responsabilità penale viene estinta per prescrizione, il giudice di merito chiamato a rivedere la sanzione deve rideterminare il trattamento tenendo conto della perdita di rilevanza delle circostanze valutate nella sentenza poi annullata per estinzione
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