Sentenza del 10/09/2018 n. 173 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento relativi all'IVA per gli anni 2011 e 2012. In via principale ha contestato la validità degli atti perché sottoscritti da un soggetto che, secondo la sua tesi, non avrebbe avuto una delega valida. In subordine ha sostenuto che le prestazioni rese ai committenti italiani, consistenti in controlli di qualità su prodotti in legno destinati all'esportazione e in ricerche di mercato, fossero servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 5, del D.P.R. n. 633/1972.
La decisione
I due procedimenti sono stati riuniti per connessione. La Commissione ha respinto l'eccezione sulla sottoscrizione, rilevando che il firmatario era stato validamente delegato con disposizione di servizio. Nel merito ha ritenuto che i controlli e collaudi eseguiti durante la produzione di beni destinati all'esportazione fossero servizi connessi agli scambi internazionali, poiché utili sia al produttore-esportatore sia all'acquirente estero, e quindi non imponibili IVA ai sensi dell'art. 9, punto 5, del D.P.R. n. 633/1972. Poiché la documentazione non consentiva di distinguere adeguatamente le eventuali ricerche di mercato, tutti gli importi fatturati sono stati ricondotti all'attività di controllo. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato integralmente la sentenza di primo grado e non ha disposto la condanna alle spese, in assenza di attività difensiva del contribuente in appello.
Norme richiamate
Art. 9, comma 1, n. 5, D.P.R. n. 633/1972
Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili i servizi di carico, scarico, trasbordo... controllo...
La norma è stata interpretata nel senso che i controlli e collaudi di qualità effettuati su beni prodotti in Italia e destinati all'esportazione possono costituire servizi connessi agli scambi internazionali e, pertanto, non imponibili IVA, anche se svolti nella fase produttiva e non direttamente durante il trasporto o l'esportazione.
Art. 42, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
La contestazione relativa alla sottoscrizione degli avvisi è stata respinta perché gli atti risultavano firmati da un soggetto validamente delegato dal Direttore Provinciale.
Ha consentito la riunione dei procedimenti, poiché i ricorsi riguardavano atti connessi sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Direttiva CEE n. 2008/8/CE del 12 febbraio 2008
È stata richiamata dal contribuente con riferimento alle regole sulla territorialità delle prestazioni di servizi, ma la decisione è stata fondata principalmente sull'applicazione dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972.
Massime di principio
- Un servizio di controllo o collaudo può beneficiare della non imponibilità IVA prevista per i servizi connessi alle esportazioni quando riguarda beni effettivamente destinati all'esportazione e presenta un collegamento concreto e funzionale con l'operazione internazionale.
- Non è necessariamente indispensabile che il controllo sia svolto dopo la produzione o durante il trasporto: anche un controllo effettuato nella fase produttiva può essere considerato connesso all'esportazione se tutela il buon esito della fornitura e la qualità del prodotto acquistato dall'importatore estero.
- La destinazione all'esportazione deve essere adeguatamente documentata; in situazioni analoghe è opportuno conservare fatture, ordini, documenti di trasporto, dichiarazioni di esportazione e documentazione che colleghi specificamente il servizio ai beni esportati.
- Quando una fattura comprende prestazioni diverse, è importante descriverle e contabilizzarle separatamente. In assenza di una prova chiara delle attività non agevolabili, il giudice può ricondurre gli importi all'attività ritenuta provata e non imponibile.
- La contestazione della delega di firma deve essere sollevata tempestivamente e può essere superata dall'Amministrazione mediante produzione della delega o della disposizione di servizio valida al momento della sottoscrizione.
- La non imponibilità non deriva automaticamente dal fatto che il committente sia un esportatore abituale o che i prodotti siano esportati: occorre dimostrare il nesso oggettivo tra la specifica prestazione e l'operazione di esportazione.
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