Sentenza del 10/09/2018 n. 200 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Avviso di accertamento Irap - Assenza attività professionale con autonoma organizzazione- IRAP Non dovuta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. La sentenza ha escluso l'assoggettamento all'IRAP poiché non è stata ravvisata un'autonoma organizzazione dell'attività professionale. L'avviso di accertamento è stato quindi annullato, con ogni eventuale conseguenza sulle spese secondo quanto disposto dal giudice.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la debenza dell'IRAP sostenendo di svolgere l'attività professionale senza autonoma organizzazione. In particolare, risultava privo di dipendenti e collaboratori strutturalmente inseriti nell'attività e disponeva di beni strumentali di valore non rilevante, indicati nel quadro G14 per complessivi Euro 12.388,45. Tali elementi non evidenziavano un'organizzazione autonoma eccedente il minimo necessario per l'esercizio personale della professione.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
L'attività esercitata dalle persone fisiche ... è soggetta all'imposta regionale sulle attività produttive se ricorre il presupposto dell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata.
L'IRAP è dovuta dal professionista persona fisica soltanto quando l'attività è svolta con un'autonoma organizzazione, cioè con una struttura organizzativa apprezzabile e non meramente strumentale all'attività personale.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3
Individua i soggetti passivi dell'IRAP; per i professionisti persone fisiche l'assoggettamento concreto dipende comunque dalla presenza del presupposto dell'autonoma organizzazione.
Massime di principio
- Il professionista persona fisica non è automaticamente soggetto a IRAP: occorre verificare in concreto se l'attività sia organizzata autonomamente e con una struttura significativamente eccedente il lavoro personale.
- L'assenza di dipendenti o collaboratori e l'utilizzo di beni strumentali di valore contenuto costituiscono elementi favorevoli all'esclusione dell'IRAP, soprattutto quando i mezzi sono normalmente necessari per lo svolgimento dell'attività.
- Il valore dei beni strumentali, considerato isolatamente, non è decisivo: la valutazione deve riguardare l'insieme dell'organizzazione, delle risorse impiegate e dell'eventuale capacità di produrre reddito indipendentemente dall'apporto personale del professionista.
- In casi analoghi è opportuno documentare l'assenza di personale, collaboratori strutturali e organizzazioni esterne, nonché indicare in modo trasparente natura e valore dei beni strumentali utilizzati.
- L'assenza di autonoma organizzazione deve essere valutata caso per caso; pertanto, la soglia di Euro 12.388,45 non costituisce automaticamente un limite generale valido per ogni professionista.
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