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Sentenza

Sentenza del 10/09/2018 n. 895 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accertamento - Avviso di accertamento - Notificazione - Persona giuridica - Nullità e inesistenza giuridica della notifica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di pagamento e l'irrogazione delle sanzioni in materia di accisa sui prodotti alcolici, contestando, tra l'altro, la tardività della notifica, la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, l'insussistenza e la carenza di prova dei fatti accertati, l'erroneità dell'accisa richiesta, la quantificazione degli importi, degli interessi, dell'indennità di mora e delle sanzioni. In appello ha inoltre contestato la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività.

La decisione

La Commissione ha accolto il primo motivo, ritenendo tempestivo il ricorso. La notifica alla società, effettuata mediante deposito del plico presso l'ufficio postale e successiva comunicazione di avvenuto deposito, non era idonea, poiché, trattandosi di persona giuridica con indicazione del legale rappresentante e con sede distinta dalla residenza di quest'ultimo, la notifica doveva essere eseguita secondo l'art. 145 c.p.c. mediante consegna a una persona abilitata o al legale rappresentante. La Commissione ha quindi ritenuto la notifica nulla e giuridicamente inesistente, escludendo la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c. Nel merito, ha annullato i recuperi d'imposta fondati sulle misurazioni delle deficienze di prodotto, perché l'Ufficio non aveva prodotto le tabelle delle misurazioni e di taratura né illustrato adeguatamente il procedimento logico-matematico utilizzato. Sono stati invece confermati gli altri rilievi relativi all'omesso versamento dell'accisa sulle immissioni in consumo, alla contabilità dei contrassegni, alla tenuta della contabilità e alle irregolarità formali. Le sanzioni sono state rideterminate al minimo di legge. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 145 c.p.c.

    In caso di irreperibilità o di rifiuto di ricevere la copia dell'atto, la notifica deve essere eseguita alla persona fisica che rappresenta l'ente.

    Per la notifica di atti impositivi a una persona giuridica, quando nell'atto sono indicati gli elementi relativi al legale rappresentante, non è sufficiente il deposito del plico presso l'ufficio postale secondo modalità equivalenti all'art. 140 c.p.c.; occorre la consegna a una persona abilitata o al legale rappresentante secondo le modalità previste dalla norma.

  • Art. 140 c.p.c.

    Le formalità di deposito dell'atto e di invio della comunicazione di avvenuto deposito, applicabili nei casi previsti per le persone fisiche, non possono essere automaticamente utilizzate per perfezionare la notifica a una persona giuridica quando ricorrono le condizioni disciplinate dall'art. 145 c.p.c.

  • Art. 156 c.p.c.

    La sanatoria per raggiungimento dello scopo non è stata ritenuta invocabile, poiché la notifica è stata qualificata come affetta da nullità e inesistenza giuridica.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La società aveva dedotto la mancata allegazione degli atti e dei documenti posti a fondamento dell'avviso, ma tale censura non è stata accolta nel risultato finale della controversia.

Massime di principio

  • Per notificare un atto tributario a una società occorre verificare le regole specifiche dell'art. 145 c.p.c.; il semplice deposito del plico presso l'ufficio postale e l'avviso di giacenza non sono necessariamente sufficienti.
  • La notifica deve essere indirizzata e perfezionata nei confronti della persona giuridica secondo le modalità previste per l'ente, oppure nei confronti del legale rappresentante quando ne ricorrono i presupposti; sede sociale e residenza del rappresentante non sono automaticamente equivalenti.
  • Una notifica invalida non può far decorrere il termine per impugnare l'atto. Di conseguenza, il ricorso non può essere dichiarato tardivo sulla base della sola data di compiuta giacenza.
  • Quando l'Amministrazione fonda la pretesa fiscale su misurazioni tecniche, deve documentare i dati rilevati, gli strumenti o le tabelle di taratura utilizzati e il percorso matematico che conduce alla quantificazione dell'imposta; in mancanza, la pretesa può essere annullata per difetto di motivazione e prova.
  • L'annullamento di alcuni rilievi non comporta necessariamente l'annullamento integrale dell'atto: le contestazioni autonome e adeguatamente motivate possono essere confermate, con conseguente ricalcolo delle sanzioni.
  • In caso di conferma solo parziale dell'accertamento, le sanzioni devono essere ricalcolate sulla base degli importi effettivamente dovuti e possono essere ridotte al minimo previsto dalla legge.

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