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Sentenza

Sentenza del 10/09/2018 n. 415 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Iscrizione ipotecaria - Comunicazione preventiva - Indicazione entità debito e bene da sottoporre a cautela - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato dopo sei cartelle esattoriali non opposte, sostenendo che l'atto fosse nullo perché non indicava in modo autonomo e dettagliato l'entità del debito e il bene immobile da sottoporre a ipoteca. In appello aveva inoltre riproposto eccezioni relative al contraddittorio preventivo, alla decadenza e alla notifica delle cartelle, alla motivazione dell'accertamento, al cumulo di misure cautelari, agli interessi e all'aggio di riscossione.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello dell'Ufficio e ha ritenuto legittimo il preavviso di iscrizione ipotecaria. L'art. 77, comma 2-bis, del DPR 602/1973 non impone, a pena di nullità, l'indicazione analitica del debito né la specificazione del bene da ipotecare; è sufficiente la comunicazione dell'intenzione di iscrivere ipoteca in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, con i riferimenti alle cartelle che consentano al contribuente di individuare le somme dovute. Le cartelle non impugnate sono divenute definitive e i relativi vizi non potevano essere contestati mediante l'impugnazione del preavviso. La Commissione ha inoltre escluso la necessità di un autonomo contraddittorio preventivo, ha ritenuto sanabili eventuali irregolarità della notifica PEC delle cartelle per raggiungimento dello scopo, ha ammesso il cumulo delle garanzie cautelari e ha ritenuto legittimi interessi e aggio previsti dalla legge. La società è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, pari a 3.000 euro per ciascun grado, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 77, comma 2-bis, DPR 602/1973

    l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca

    La norma non prescrive, a pena di nullità, l'indicazione analitica dell'entità del debito o del bene da sottoporre a ipoteca. Il preavviso ha funzione preventiva e sollecitatoria e deve consentire al debitore di pagare o chiedere la rateizzazione.

  • Art. 7, comma 2, legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La comunicazione preventiva deve contenere le indicazioni informative previste dalla norma, tra cui l'ufficio competente, la possibilità di autotutela e l'autorità giurisdizionale competente. Secondo la decisione, tale disposizione non introduce uno specifico procedimento di contraddittorio preventivo per l'iscrizione ipotecaria.

  • Art. 26, comma 2, DPR 602/1973

    Le contestazioni sulla notifica delle cartelle tramite PEC non comportano automaticamente l'inesistenza della notifica. Eventuali irregolarità formali possono determinare nullità sanabile quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo e il destinatario ne abbia avuto conoscenza.

  • Art. 29, comma 1, lettera b), DL 78/2010

    I vizi propri dell'avviso di accertamento esecutivo devono essere contestati nel termine e nella sede processuale appropriati, non mediante l'impugnazione successiva del preavviso di iscrizione ipotecaria.

  • Articoli 2740, 2828 e 2877 del Codice civile

    Le norme sulla responsabilità patrimoniale e sull'ipoteca non escludono, in linea generale, il cumulo di diverse misure cautelari o esecutive a tutela del credito.

  • Art. 17, D.Lgs. 112/1999

    L'aggio di riscossione è una componente stabilita dalla legge e la sua contestazione deve essere proposta nella sede e nei termini propri, non attraverso un'azione fondata sull'illegittimità derivata del preavviso.

  • Art. 2043 del Codice civile

    Il mero cumulo di misure cautelari non determina automaticamente responsabilità risarcitoria del creditore; possono eventualmente rilevare profili di responsabilità processuale e di ripartizione delle spese.

Massime di principio

  • Il preavviso di iscrizione ipotecaria è normalmente un atto di sollecitazione al pagamento e non richiede necessariamente l'indicazione dettagliata del bene da ipotecare, purché consenta di individuare il debito mediante riferimenti alle cartelle o agli atti presupposti.
  • I vizi delle cartelle esattoriali o degli accertamenti devono essere contestati impugnando tempestivamente quegli stessi atti; una volta divenuti definitivi, non possono essere fatti valere di regola contro il successivo preavviso di ipoteca.
  • Eventuali irregolarità formali della notifica, inclusa la notifica PEC, possono essere sanate se il destinatario ha ricevuto l'atto e ha potuto esercitare concretamente il proprio diritto di difesa.
  • La comunicazione preventiva non equivale necessariamente a un procedimento amministrativo soggetto a contraddittorio preventivo pieno; la sua funzione principale è consentire il pagamento o la rateizzazione prima dell'iscrizione.
  • Il cumulo tra ipoteca e altre misure esecutive o cautelari non è automaticamente illegittimo: occorre dimostrare in concreto l'assenza di necessità, l'eccessività della garanzia o un pregiudizio specifico.
  • L'iscrizione ipotecaria resta soggetta ai limiti legali relativi alla soglia minima del debito; nel testo della decisione è richiamata la soglia di 20.000 euro, precedentemente fissata in 8.000 euro.

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