Cassazione Penale, Ordinanza n. 05465/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata a far ottenere a cittadini cinesi il permesso di soggiorno tramite matrimoni fittizi con cittadini italiani. La Corte territoriale aveva escluso solo l'aggravante della transnazionalità, ma aveva ritenuto provato il ruolo dell'imputato quale stretto collaboratore del promotore del sodalizio, con attività di procacciamento di cittadini italiani disponibili a contrarre i matrimoni combinati. In cassazione il condannato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Suprema Corte ha ritenuto che, in realtà, egli chiedesse soltanto una diversa lettura degli elementi già valutati dal giudice di merito, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. Contestava inoltre la conferma della recidiva, ritenuta dalla Corte di appello sulla base dei numerosi precedenti penali, anteriori e successivi ai fatti, e della persistente inclinazione a delinquere, valorizzata come indice di maggiore capacità criminale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e perché diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e degli elementi di fatto già esaminati in appello. Ha inoltre confermato il trattamento accessorio derivante dall'inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'art. 616 c.p.p. e la giurisprudenza costituzionale sulla non automatica applicazione della sanzione ove manchi colpa del ricorrente, profilo qui ritenuto non escluso.
Norme richiamate
Richiamato come titolo del delitto di associazione per delinquere contestato all'imputato, avente finalità di far conseguire permessi di soggiorno mediante matrimoni fittizi.
Richiamato quale आधार per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. sent. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non emergano profili di assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e degli elementi di fatto già scrutinati dal giudice di appello.
- La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo quando presenti reali vizi logici o giuridici; non è sufficiente opporre una lettura alternativa del compendio probatorio.
- La conferma della recidiva può essere sorretta dalla valorizzazione dei precedenti penali e della persistente inclinazione a delinquere, quando tali elementi siano ritenuti indice di maggiore capacità criminale e non emergano contraddizioni logiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di profili di assenza di colpa, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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