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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28241/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato impugnava il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la sua istanza di differimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute, subordinatamente di detenzione domiciliare umanitaria. Deduceva: (1) vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse tratto conclusioni errate da premesse corrette, poiché la stabilizzazione clinica in ospedale non dimostrerebbe la gestibilità in carcere della patologia; lamentava inoltre la mancata considerazione della totale cecità, della miotonia distrofica e della loro incidenza sulla gravità della detenzione, affermando che il diabete sarebbe degenerato in cecità durante la detenzione; (2) vizio di motivazione per mancata valutazione dei dati clinici, ritenendo apodittica la valutazione di compatibilità, non fondata su perizia ma su una valutazione interna di un esperto medico del tribunale; (3) vizio di motivazione sulla pericolosità sociale, asseritamente desunta in modo decontestualizzato dai precedenti penali, senza considerare età, cecità e debolezza muscolare; (4) violazione degli artt. 147 c.p., 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., 27, comma 3, e 32 Cost., per omessa verifica della compatibilità della malattia con il senso di umanità e per mancato bilanciamento fra diritto alla salute, divieto di trattamenti degradanti ed esigenze di tutela sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che il rinvio facoltativo dell’esecuzione ex art. 147 c.p. richiede una grave malattia, tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose, ovvero da esigere cure non facilmente attuabili in detenzione, con necessario bilanciamento tra salute del condannato e sicurezza collettiva. Nel caso concreto, ha ritenuto che il tribunale avesse fondato la decisione su relazione sanitaria dell’ASL e valutazione interna di un esperto medico, senza che il ricorso indicasse specifici travisamenti delle risultanze istruttorie. Ha inoltre osservato che le terapie indicate erano somministrabili in carcere (terapie orali, alimentazione adeguata, controlli periodici programmabili) e che le dedotte ulteriori sofferenze derivanti da cecità e debolezza muscolare non risultavano adeguatamente documentate in atti, difettando quindi di autosufficienza. Infine, ha ritenuto assorbita la questione della detenzione domiciliare, perché negati i presupposti del differimento; comunque il provvedimento impugnato aveva motivato anche sulla pericolosità sociale richiamando condotte tenute in costanza di detenzione domiciliare.

Norme richiamate

  • art. 147 c.p.

    Il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena presuppone una malattia grave, tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose, oppure da richiedere un trattamento non facilmente attuabile nello stato di detenzione, con bilanciamento tra salute del condannato e sicurezza collettiva.

  • art. 47-ter ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di detenzione domiciliare umanitaria in caso di incompatibilità della detenzione con le condizioni di salute.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato in relazione al principio di umanità della pena e alla finalità rieducativa dell’esecuzione.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato a fondamento del diritto alla salute del detenuto e del necessario bilanciamento con le esigenze dell’esecuzione penale.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Disposto l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il differimento dell’esecuzione della pena per grave infermità richiede un accertamento concreto della gravità della patologia e della sua incompatibilità con il regime detentivo; non basta la mera presenza di una malattia cronica se le cure necessarie possono essere garantite in carcere o in ambiente penitenziario sanitario.
  • La valutazione di compatibilità tra condizioni di salute e detenzione spetta al giudice di sorveglianza ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità, travisamento di specifiche risultanze istruttorie o motivazione apparente; non è sufficiente contestare in astratto il metodo valutativo se non si indica quali dati siano stati erroneamente percepiti.
  • Quando il ricorrente deduce la non attuabilità in carcere delle cure necessarie, deve indicare con precisione quali trattamenti urgenti e indifferibili non sarebbero somministrabili nel contesto detentivo; in difetto, la doglianza resta generica.
  • Le ulteriori sofferenze o l’aspetto degradante della detenzione devono essere supportati da elementi medici specifici e attuali; affermazioni apodittiche sulla cecità, sulla debolezza o sul peggioramento in carcere non sono sufficienti se non trovano riscontro documentale.
  • La detenzione domiciliare umanitaria in funzione sostitutiva del differimento presuppone comunque l’accertamento preliminare dell’incompatibilità con il carcere; se tale presupposto manca, la domanda subordinata non può essere accolta sulla sola base di un generico richiamo alle condizioni soggettive del condannato.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativi
RamiEsecuzione penale

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