Cassazione Civile, Ordinanza n. 01889/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso un verbale di accertamento per violazione del codice della strada, riferita all'attraversamento di un incrocio con semaforo rosso. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione, ma il Tribunale, in sede di appello proposto dall'ente accertatore, ha riformato la decisione rigettando l'opposizione. In cassazione il soccombente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto che le fotografie riproducessero la persona e l'autovettura dell'appellante, avrebbe trascurato i dubbi sul regolare funzionamento del dispositivo di rilevazione e non avrebbe accertato il requisito della data. Tuttavia il ricorso non enunciava in modo ordinato e specifico i motivi, non indicava con precisione le norme violate o i punti decisionali censurati e si risolveva in una critica generica del merito, configurando un improprio tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso palesemente inammissibile perché privo di motivi specifici e tecnicamente riconoscibili entro le categorie dell'art. 360 c.p.c.; ha osservato che il ricorso per cassazione deve contenere censure tassative e specifiche, non una generica contestazione del merito della decisione. La memoria depositata non ha colmato tali lacune. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: i motivi devono essere specifici, tassativi e immediatamente riconducibili a una delle ipotesi di impugnazione previste dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso principale.
Ha inserito nel D.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater dell'art. 13.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, chiari e tecnicamente qualificati, tali da consentire l'immediata sussunzione in una delle categorie di cui all'art. 360 c.p.c.; una critica generica o promiscuamente diretta al merito è inammissibile.
- La Corte di cassazione non può essere adita come giudice di terzo grado per una nuova valutazione del merito della controversia; il ricorso deve denunciare vizi di legittimità e non limitarsi a riproporre il dissenso sull'esito decisionale.
- La memoria successiva non può sanare la mancanza originaria di specificità dei motivi di ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.
- ],
- rami":["Processo civile"],"materie":["Impugnazioni","Spese di lite"],"sottomaterie":["Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}]}
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01711/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01712/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01713/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01714/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01715/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01716/2023 del 20/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →