Cassazione Civile, Sentenza n. 17949/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva confermato la condanna di Guida s.r.l. per l'azione revocatoria promossa da Fioroni Ingegneria. I motivi di doglianza contestavano: 1) la mancata considerazione di un presunto giudicato formatosi con una sentenza precedente (si deduceva violazione di norme sul giudicato); 2) l'omesso esame di fatti decisivi a prova della mancata conoscenza, da parte di Guida, dello stato di insolvenza del debitore (inscientia decoctionis); 3) l'uso da parte della Corte distrettuale di presunzioni semplici senza verificarne gravità, precisione e concordanza; 4) la qualificazione come atto anomalo, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., dei pagamenti effettuati mediante effetti cambiari in virtù del mutamento delle modalità di pagamento rispetto al contratto originario, mentre secondo il ricorrente le cambiali/tratte sono mezzi normali di pagamento comunemente accettati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi (mancata prova del giudicato tramite certificazione idonea; valutazioni di merito sulle presunzioni e sugli elementi probatori riservate al giudice di merito). Ha invece accolto il quarto motivo: ha affermato che l'anomalia rilevante ai fini dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall. riguarda il "mezzo" di pagamento in senso oggettivo (se rientra o meno tra i mezzi comunemente accettati nella pratica commerciale), e non il mero mutamento delle condizioni contrattuali inter partes. Il mutamento delle modalità di pagamento può rilevare come elemento in ordine alla scientia (conoscenza dello stato di insolvenza) ma non può trasformare in anomalo un mezzo di pagamento di per sé normalmente accettato. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata quanto al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha accolto l'appello di Guida s.r.l. rigettando la domanda revocatoria promossa da Fioroni. Spese compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale segnalato.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, n. 2, legge fallimentare
gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento
L'anomalia ai sensi della norma si valuta sulla base del "mezzo" di pagamento in senso oggettivo: è anomalo ciò che non rientra tra i mezzi comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro. Il mutamento delle modalità contrattualmente pattuite non è di per sé elemento che renda anomalo un mezzo normalmente accettato; tale mutamento può però essere indicativo della scientia decoctionis dell'accipiens
Per far valere il giudicato esterno è necessario produrre la sentenza con la certificazione che attesti la sua definitività; la mera produzione della decisione senza la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. non prova il passaggio in cosa giudicata
Richiamata dal ricorrente in relazione agli effetti del giudicato; la Corte ha ritenuto però che l'allegazione di giudicato non fosse provata in mancanza della certificazione richiesta, per cui la censura è inammissibile
La norma è stata richiamata nella critica all'uso di presunzioni semplici: la Corte ha ricordato che la valutazione dell'opportunità e della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni compete al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se si tratta di apprezzamenti di fatto
Rilevato a titolo esplicativo: il denaro è il mezzo per eccellenza per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie; gli altri mezzi vanno valutati secondo la comune pratica commerciale per stabilire se sono "normali"
art. 67, comma 3, lett. a), legge fallimentare
La Corte ha osservato che una prassi inter partes adeguatamente consolidata può escludere l'azione revocatoria ai sensi delle esenzioni previste dal comma 3, lett. a), poiché la deroga consolidata alle precedenti clausole contrattuali può costituire nuova regola inter partes
art. 38, comma 2, cod. proc. civ.
Richiamato per la decisione nel merito della controversia da parte della Corte di Cassazione senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
Richiamato per giustificare l'integrale compensazione delle spese tra le parti a causa del contrasto giurisprudenziale sulla questione decisiva
Massime di principio
- Ai fini dell'azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2, l'anomalia del pagamento si valuta essenzialmente sul mezzo utilizzato: se il mezzo (es. cambiale, assegno, bonifico) è comunemente accettato nella pratica commerciale non può essere considerato di per sé anomalo solo perché le parti avevano originariamente concordato una diversa modalità
- Il mutamento delle modalità contrattuali di pagamento può essere elemento utile per dimostrare la scientia decoctionis (la conoscenza, da parte dell'accipiens, dello stato di insolvenza), ma non sostituisce la verifica oggettiva della normalità del mezzo usato
- Chi deduce l'esistenza di un giudicato esterno ha l'onere di provarlo con la relativa certificazione (art. 124 disp. att. c.p.c.); l'assenza di tale prova rende la censura inammissibile
- Le valutazioni basate su presunzioni semplici e sulla comparazione degli elementi probatori sono tipiche del giudice di merito e, salvo vizi di diritto, non sono rimeditabili in sede di legittimità
- Se fra le parti si è consolidata nel tempo una prassi diversa dalle clausole originarie e tale prassi è stabile, essa può escludere la revocatoria (esenzione prevista dalla riforma fallimentare), quindi va attenzione a documentare la effettiva consolidazione della prassi
- In situazioni analoghe è utile: a) verificare se il mezzo di pagamento impugnato rientra fra quelli comunemente accettati nel mercato di riferimento al tempo del pagamento; b) documentare eventuali prassi consolidate inter partes se si vuole ottenere esenzione dall'azione revocatoria; c) produrre sempre la certificazione di definitività delle sentenze se si intende far valere giudicati esterni
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