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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07197/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce in un giudizio di divisione ereditaria. In primo grado un terreno veniva attribuito in proprietà esclusiva a una coerede con indicazione, in motivazione e dispositivo, di una superficie di mq 14 invece di mq 1.400. La sentenza veniva appellata e la Corte d’appello la confermava integralmente senza rettificare l’errore. Successivamente una delle parti e il figlio chiedevano al Tribunale la correzione dell’errore materiale ex art. 287 c.p.c., ottenendo un’ordinanza che correggeva la superficie in mq 1.400. L’odierno ricorrente impugnava la sentenza che aveva confermato tale correzione deducendo: 1) l’inammissibilità del procedimento di correzione perché la sentenza d’appello era già passata in giudicato e l’appello aveva effetto sostitutivo; 2) la violazione del giudicato sostanziale, perché la rettifica avrebbe alterato la quota ereditaria attribuita; 3) la nullità dell’ordinanza di correzione per difetto di motivazione; 4) l’erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di appello relativo ai vizi dell’ordinanza di correzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ma per ragioni parzialmente diverse da quelle prospettate. Ha affermato che, una volta proposta impugnazione avverso la sentenza contenente l’errore materiale, la speciale procedura di correzione non può essere esperita davanti al giudice di primo grado, perché l’impugnazione assorbe anche la correzione dell’errore. Nel caso concreto, non essendo stato l’errore materiale dedotto né corretto in appello, e essendo poi passata in giudicato la sentenza d’appello, l’istanza di correzione proposta al Tribunale era inammissibile. Di conseguenza la Corte ha cassato senza rinvio sia la sentenza della Corte d’appello sia l’ordinanza di correzione del Tribunale, compensando le spese dell’intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione degli errori materiali può essere chiesta al giudice che ha pronunciato il provvedimento, ma non è utilizzabile quando la decisione è già stata assorbita da un giudizio di impugnazione non avente ad oggetto l’errore, perché in tal caso la correzione deve investire la sentenza del giudice di appello.

  • art. 288 c.p.c.

    Il procedimento di correzione non può riguardare la sentenza di primo grado quando essa sia stata sostituita o assorbita dalla sentenza d’appello passata in giudicato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la decisione finale si fonda soprattutto sull’inammissibilità del procedimento di correzione davanti al Tribunale.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato come parametro del giudicato interno/formale invocato dal ricorrente.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato come norma sul giudicato sostanziale, dedotta dal ricorrente per sostenere l’intangibilità della decisione passata in giudicato.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa carenza di motivazione dell’ordinanza di correzione.

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sul tema della motivazione dei provvedimenti.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la declaratoria di inammissibilità del motivo d’appello.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    Utilizzato per disporre la cassazione senza rinvio delle decisioni impugnate.

Massime di principio

  • Quando contro una sentenza contenente un errore materiale è già stata proposta impugnazione, la procedura di correzione ex artt. 287 ss. c.p.c. resta assorbita dall’impugnazione e non può essere validamente coltivata davanti al giudice di primo grado.
  • Se l’errore materiale non viene fatto valere nel grado di appello e la sentenza d’appello diventa definitiva, l’istanza di correzione proposta successivamente contro la decisione di primo grado è inammissibile, perché il provvedimento da correggere è ormai quello di secondo grado.
  • La correzione dell’errore materiale non può essere impiegata per modificare sostanzialmente il contenuto decisorio del giudicato, ma solo per eliminare un mero errore materiale; qualora la rettifica incida sulla decisione ormai consolidata, il rimedio non è esperibile nel grado già assorbito dall’impugnazione.
  • In presenza di un vizio relativo alla corretta individuazione del provvedimento da correggere, il giudice di legittimità può cassare senza rinvio quando risulti definitivamente inammissibile il procedimento intrapreso davanti al giudice privo del potere di correzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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