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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4603/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento del 24/11/2021. In grado di appello Dalvit era stato assolto dal reato previsto dall'art. 544-bis c.p. (riconoscendo però la fattispecie come illecito amministrativo ai sensi dell'art. 672 c.p.) e riconosciuto responsabile per lesioni colpose nei confronti di Straface Teresina. Il ricorso in cassazione, con un unico motivo, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. e all'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, sostenendo che la caduta della persona offesa non fosse necessariamente causata dai cani (omessa custodia) ma potesse essere dovuta a uno sbilanciamento o alla confusione del momento, e quindi sollecitando una diversa valutazione delle emergenze probatorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e meramente riproduttivo, volto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già adeguatamente esaminato dalla Corte d'appello. La Corte ha confermato la corretta valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri documentali e testimoniali fatti propri dal giudice di merito. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Sentenza pronunciata il 17 gennaio 2023.

Norme richiamate

  • art. 544-bis cod. pen.

    La Corte d'appello ha escluso l'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 544-bis nei confronti dell'imputato, ritenendo che i fatti non raggiungessero la soglia del reato di maltrattamento/uccisione di animali così come disciplinata da tale norma.

  • art. 672 cod. pen.

    La Corte d'appello ha riqualificato la condotta nella diversa fattispecie (segnalata come illecito amministrativo ai sensi della norma citata), ritenendo più appropriata la qualificazione in termini di omessa custodia/irresponsabilità amministrativa rispetto al reato previsto dall'art. 544-bis.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Il ricorrente invocava vizio di motivazione e violazione della norma sulla valutazione della prova; la Corte di Cassazione ha richiamato il principio per cui la valutazione delle emergenze probatorie è di competenza del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se non per profili di diritto o vizi logico-giuridici evidenti, principio che ha portato al rigetto del motivo ritenuto generico.

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74

    Norma richiamata dal ricorrente nelle censure; tuttavia la Corte non ha rilevato una specifica violazione della stessa né ha ritenuto che il motivo offerto consentisse una rilevante questione di diritto superabile in sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte di Cassazione per disporre il pagamento di una somma (euro 3.000) alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente, in relazione alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, dopo aver escluso l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata come principio secondo cui, nella valutazione dell'eventuale esenzione da responsabilità o dall'applicazione delle sanzioni previste per l'inammissibilità, non si ravvisa assenza di colpa tale da escludere l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.; supporta la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza - Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone)

    Principio di diritto richiamato: la Corte di Cassazione non può procedere a una «rilettura» del materiale probatorio e non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito; la mera richiesta di diversa valutazione delle risultanze non integra vizio di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è ammesso chiedere una semplice riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione delle prove: il rimedio si presta solo a censure di diritto o a vizi motivazionali specifici e non meramente ripetitive.
  • Quando il giudice di merito fornisce motivazioni coerenti e supportate da riscontri documentali e testimoniali, la loro valutazione rimane prevalente salvo errori giuridici evidenti.
  • La riqualificazione della condotta (es. da reato previsto dall'art. 544-bis a illecito/omessa custodia ai sensi dell'art. 672) è possibile se mancano gli elementi soggettivi o oggettivi richiesti per il reato più grave; occorre contestare tecnicamente tale valutazione per ottenere il sindacato di legittimità.
  • Per contestare efficacemente la causalità (es. se la caduta è dovuta ai cani o ad un ipotetico sbilanciamento della vittima) è necessario allegare e qualificare elementi di fatto specifici ed errori giuridici del giudice di merito, non limitarsi ad ipotesi alternative.
  • La declaratoria d'inammissibilità può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.) se non risulta assenza di colpa nella presentazione del ricorso.

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