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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39529/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza che lo aveva condannato per bancarotta semplice documentale, deducendo un unico motivo: l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione prima della pronuncia impugnata. Ha sostenuto che, a partire dalla data di dichiarazione di fallimento indicata nell'imputazione (2 maggio 2017), il termine prescrizionale massimo si sarebbe già compiuto e il reato sarebbe quindi estinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ritenuto manifestamente infondato il motivo. Ha effettuato il calcolo della prescrizione: termine massimale di anni 7 e mesi 6 ai sensi dell'art. 161 cod. pen. dalla data del 2 maggio 2017 con individuazione iniziale del 2 novembre 2024; a tale termine sono stati aggiunti 369 giorni di sospensione (64 giorni per l'emergenza Covid relativi all'udienza del 23/03/2020; 60 giorni per legittimo impedimento del difensore dal 6/12/2021 al 7/06/2022; 245 giorni per rinvio su accordo delle parti dal 7/06/2022 al 7/02/2023), con conseguente nuova data di estinzione fissata al 6 novembre 2025, non ancora maturata alla data della decisione (04/11/2025). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato valutato nei limiti di motivazione consentiti dall'art. 173, comma 1: la Corte prende atto che l'impugnazione era limitata alla sola questione di prescrizione.

  • art. 161 cod. pen.

    La Corte ha applicato l'art. 161 per individuare il termine massimale prescrizionale (7 anni e 6 mesi per il reato contestato) calcolando il termine a partire dalla data del fatto (dichiarazione di fallimento) e sommando i giorni di sospensione legittimamente intercorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Ai sensi di questa norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma in favore della Cassa delle Ammende, quantificata in euro tremila, per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il computo della prescrizione parte dalla data del fatto e si applica il termine previsto per il reato (art. 161 c.p.); su tale termine vanno aggiunti eventuali periodi di sospensione riconosciuti (es. misure per emergenza sanitaria, legittimo impedimento del difensore, rinvii concordati).
  • Se al momento della decisione impugnata la prescrizione non è ancora maturata, la doglianza di estinzione per prescrizione è manifestamente infondata e il ricorso può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e possibili sanzioni (Cassa delle Ammende).
  • È essenziale documentare con atti processuali le circostanze che determinano sospensioni (verbali d'udienza, provvedimenti, istanze di legittimo impedimento, accordi per rinvio) perché influiscono sul computo e sull'esito della questione di prescrizione.
  • Se la prescrizione è già maturata alla data della sentenza impugnata, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato; viceversa, ove non matura, il ricorso va rigettato.
  • Prima di proporre ricorso per prescrizione conviene verificare con attenzione il calcolo temporale e i rischi di inammissibilità per evitare condanne per spese e sanzioni accessorie.

Testo integrale

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