Cassazione Penale, Sentenza n. 38632/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per il reato di truffa (fatto del 13/03/2013). Il ricorrente deduceva nullità per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, contestando il calcolo del termine prescrizionale ex art. 159 c.p. e l'aggiunta della sospensione "COVID" (art. 83 d.l. n.18/2020). Sosteneva che le sospensioni per astensione e per richiesta del difensore non potessero cumularsi con la sospensione prevista per l'emergenza, e che il termine prescrizionale fosse già maturato (afferma che la prescrizione sarebbe maturata il 6/02/2022), con conseguente pronuncia di non doversi procedere.
La decisione
La Corte (Cassazione) ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Dall'esame degli atti la Corte ha ricostruito i vari rinvii e sospensioni (rinvio 26/06/2018-23/04/2019 per astensione; 23/04/2019-15/10/2019 su richiesta della difesa; 15/10/2019-05/05/2020 su richiesta della difesa) e ha calcolato complessivamente sospensioni pari a 1 anno, 10 mesi e 10 giorni, per cui il termine prescrizionale non era ancora maturato (scadenza non prima del 30/07/2022). Ha inoltre confermato l'applicabilità della sospensione "COVID" (art. 83, comma 4, d.l. n.18/2020) per intero (64 giorni) agli atti con udienza fissata nel periodo 9/03-11/05/2020; ma ciò è comunque superfluo perché anche senza quella sospensione il reato non risultava prescritto all'epoca della sentenza di secondo grado. Dichiarato inammissibile il ricorso; condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferita alla disciplina sull'effetto dell'estinzione del reato e ai profili formali collegati alla declaratoria di estinzione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa a presunta nullità per omessa declaratoria.
Norma sul computo dei termini di prescrizione e delle cause di sospensione/interruzione; la Corte ha applicato i criteri di computo considerando tutte le cause di sospensione intervenute (astensione, richieste difensive, rinvii) e ha calcolato correttamente il termine prescrizionale risultante.
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Disciplina della sospensione dei termini processuali per la prima fase dell'emergenza COVID; la Corte ha confermato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la sospensione di 64 giorni si applica per intero ai procedimenti con udienza fissata nel periodo 9/03-11/05/2020 e ciò è compatibile con altre cause di sospensione già operate nel medesimo arco temporale.
art. 83, comma 9, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Richiamato in motivazione per distinguere la disciplina della seconda fase dell'emergenza (periodo 12/05-30/06/2020) che opera con criteri diversi; la Corte ha precisato che la comma 9 riguarda solo i procedimenti con udienza fissata nella seconda fase e non si applica al caso in esame.
Massime di principio
- Nel calcolo della prescrizione vanno computate tutte le cause di sospensione intervenute (astensioni, rinvii disposti su richiesta della difesa, ecc.); tali periodi si sommano al termine iniziale.
- La sospensione dei termini prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n.18/2020 (prima fase COVID) si applica per intero ai procedimenti con udienza fissata nel periodo 9/03-11/05/2020, anche se nel medesimo arco temporale sono intervenute altre cause di sospensione.
- La mera sovrapposizione di più sospensioni non esclude automaticamente l'applicazione della sospensione COVID: quest'ultima può essere aggiunta se l'udienza era fissata nel periodo rilevante e il provvedimento di rinvio è stato adottato.
- Se la prescrizione è effettivamente maturata prima della pronuncia, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato; però l'onere di dimostrare l'erroneità del computo prescrizionale nella gravità necessaria per l'accoglimento del ricorso è a carico dell'impugnante.
- Per evitare contestazioni, nella pratica difensiva è fondamentale documentare e motivare con precisione i periodi di sospensione e rinvio (date e ragioni) e valutare l'impatto delle norme emergenziali sul computo dei termini.
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