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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26565/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego parziale di rimborso dell'IVA relativa all'anno 2011 richiesto da una società che aveva acquisito un credito IVA nell'ambito di una procedura concorsuale. Il diniego era fondato dall'amministrazione sulla ritenuta esistenza di un credito minore rispetto a quello chiesto a rimborso. La commissione tributaria regionale aveva invece confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente, valorizzando il fatto che il giudice delegato aveva emesso due autorizzazioni alla cessione del credito e che la seconda faceva riferimento al credito maturato fino alla chiusura della procedura, circostanza che l'Erario non avrebbe considerato. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: secondo la ricorrente, la CTR non avrebbe adeguatamente valorizzato il provvedimento del giudice delegato e il fatto che il credito IVA fosse maturato in epoca successiva rispetto a quella indicata nel provvedimento stesso.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso. Ha osservato che la censura, formalmente proposta come omesso esame di un fatto decisivo, in realtà mirava a ottenere una diversa lettura di merito dei documenti già esaminati dalla CTR, ossia il provvedimento di cessione del credito e le autorizzazioni del giudice delegato. La Corte ha richiamato il principio per cui, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in vizio costituzionalmente rilevante della motivazione, non anche il semplice dissenso sulla valutazione delle prove o sulla sufficienza della motivazione. In conseguenza, il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

    La riformulazione della norma consente di denunciare in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione né la richiesta di una diversa valutazione di merito dei fatti già esaminati.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., orientandola al c.d. minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sindacare la mera insufficienza della motivazione, ma solo l'esistenza di un'anomalia motivazionale che si traduca in violazione costituzionalmente rilevante.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo quando, in realtà, la censura sollecita una diversa interpretazione di documenti e circostanze già esaminati dal giudice di merito.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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