Cassazione Penale, Sentenza n. 06821/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio eseguito il 23/09/2025. Il ricorrente lamentava, con due motivi: (1) violazione di legge (art. 606 c.p.p. lett. b) in relazione agli artt. 87-bis D.Lgs. 150/2022, 309 e 324 c.p.p.), contestando che la trasmissione via PEC effettuata all'indirizzo pubblicato sul sito del Tribunale (riesame.tribunale.milano@giustiziacert.it) fosse ritenuta inesatta rispetto all'indirizzo indicato dal D.G.S.I.A. (depositoattipenali5.tribunale.milano), e invocando il principio del ragionevole affidamento e l'orientamento di Sez. 2, ord. n. 2284/2025; (2) violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, art. 6 CEDU e contrasto con la riforma Cartabia (art. 87-bis D.Lgs.150/2022), sostenendo che la sanzione dell'inammissibilità fosse sproporzionata e in contrasto con l'effettività della tutela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità poiché la istanza di riesame era stata trasmessa via PEC ad un indirizzo riferibile alla sezione del riesame ma diverso dall'indirizzo indicato dall'elenco D.G.S.I.A., configurando la causa di inammissibilità prevista dall'art. 87-bis, comma 7, D.Lgs. 150/2022. La Corte ha richiamato l'orientamento formatosi e la decisione delle Sezioni Unite (informazione provvisoria n. 19) che, pur ammettendo un'eccezione limitata, conferma la regola di inammissibilità quando l'invio avviene a PEC non compresa nell'elenco D.G.S.I.A., salvo il caso in cui il medesimo atto sia stato anche inoltrato, con la stessa modalità, ad un indirizzo compreso nell'elenco e pervenuto nei termini al destinatario competente; nella fattispecie l'eccezione non è risultata sussistente. Sono state inoltre escluse, in cassazione, censure fondate direttamente su presunte violazioni costituzionali o della CEDU non sollevabili ex art. 606 c.p.p. come motivi di ricorso. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 87-bis, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile: [...] c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.
La Corte ha interpretato la norma in senso rigoroso: se l'atto è trasmesso a una PEC non inclusa nell'elenco D.G.S.I.A. si configura inammissibilità, salvo la limitata eccezione (attuata dalle S.U.) quando lo stesso atto sia anche inoltrato ad indirizzo D.G.S.I.A. e pervenga nei termini.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso era proposto con base in violazione di legge ai sensi di questo articolo.
art. 1, comma 3, D.M. n. 206/2024
Disposizione transitoria che ha consentito, sino al 31/12/2025, il deposito via PEC e altre modalità non telematiche per atti relativi alle impugnazioni cautelari; la Corte la contestualizza ma conferma che l'art. 87-bis individua le cause di inammissibilità.
Rinvio al modello telematico integrale futuro del processo penale; citato per spiegare il quadro normativo evolutivo rispetto all'uso della PEC.
Richiamato nella disciplina transitoria dell'art. 87-bis; colloca le regole sulle impugnazioni nel più ampio contesto procedurale.
Richiamata in relazione alla questione valutata dalla Sez. 1 rimettente (fattispecie diversa), usata come termine di confronto nelle questioni di ammissibilità per indirizzo PEC non compreso nell'elenco D.G.S.I.A.
Art. 6 CEDU e art. 3 Cost.
Richiamati dal ricorrente per profili di proporzionalità e diritto di accesso al giudice; la Corte ha ritenuto che tali censure non siano ammissibili in cassazione come autonomi motivi ex art. 606 c.p.p., e che debbano eventualmente costituire questioni di legittimità costituzionale non sollevate.
Massime di principio
- La trasmissione di impugnazioni cautelari via PEC a un indirizzo non incluso nell'elenco D.G.S.I.A. comporta, di regola, l'inammissibilità dell'atto ai sensi dell'art. 87-bis, comma 7; l'invio a un indirizzo pubblicato sul sito del tribunale non sostituisce l'obbligo di utilizzare l'indirizzo D.G.S.I.A.
- Esiste una eccezione molto limitata: l'impugnazione può essere considerata ammissibile se lo stesso atto è stato anche inviato, con la stessa modalità, a un indirizzo D.G.S.I.A. e perviene nei termini all'ufficio competente; in mancanza di tale duplicazione tempestiva, il rischio di inammissibilità è concreto.
- La conformità formale alle modalità di deposito telematico è rilevante e può prevalere sull'argomento del 'ragionevole affidamento' se la norma transitoria individua espressamente le condizioni di ammissibilità.
- In sede di ricorso per cassazione non è possibile sviluppare autonomamente censure basate su presunte violazioni dirette della Costituzione o della CEDU se non mediante questione di legittimità costituzionale, quando questa non sia stata sollevata nei modi e nei termini previsti.
- Prassi consigliata per i difensori: verificare sempre l'indirizzo D.G.S.I.A. ufficiale prima dell'invio, inviare l'atto anche all'indirizzo D.G.S.I.A. quando possibile, conservare la prova dell'invio e, se si utilizza un indirizzo diverso, provvedere immediatamente al reinoltro tempestivo al PEC corretto per cercare di rientrare nella limitata eccezione.
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