Cassazione Penale, Sentenza n. 9751/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del 28/05/2021 del Tribunale del riesame di Palermo che aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari (ordinanza GIP 06/05/2021, reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990) con obbligo di dimora e obbligo di presentazione. Il ricorso deduceva violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'applicazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. (la cosiddetta "contestazione a catena"): si sosteneva che la prima ordinanza (GIP 05/04/2019, convalida arresto del 03/04/2019) fosse anteriore e connessa ai successivi provvedimenti e che, pertanto, i termini di durata della custodia cautelare dovessero essere computati ai sensi di quel disposto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha accertato che i fatti oggetto della prima ordinanza (convalida del 05/04/2019) avevano già portato a una condanna pronunciata il 13/11/2019, confermata in appello l'08/09/2020 e divenuta irrevocabile l'08/12/2020; la seconda ordinanza impugnata era del 06/05/2021, quindi successiva al passaggio in giudicato della prima sentenza. Perciò l'art. 297, comma 3, c.p.p. non trova applicazione in base al principio consolidato (Sez. U., n. 20780/2009, Iaccarino). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). Decisione del 26/01/2022.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il delitto di cui sono accusati i fatti; costituisce il titolo di reato su cui si fondano le misure cautelari impugnate.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La norma sulla "contestazione a catena" è stata invocata dal ricorrente per il computo dei termini della custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che non possa essere applicata quando, per i fatti oggetto della prima ordinanza, sia intervenuta sentenza passata in giudicato prima dell'adozione della seconda misura.
Cass. Sez. Un., n. 20780 del 23/04/2009 (Iaccarino)
Giurisprudenza richiamata come principio di diritto: l'art. 297, comma 3, c.p.p. non si applica se la prima ordinanza riguarda fatti per i quali è intervenuta condanna passata in giudicato ancor prima della seconda misura.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e alla liquidazione in favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Citata ai fini della determinazione della somma in favore della Cassa delle Ammende e del principio che non si reputa dolosa la presentazione del ricorso quando non sussistono ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'applicazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. ("contestazione a catena") richiede che la seconda misura sia emessa senza che la prima sia già stata definitivamente decisa; se la prima vicenda processuale si è conclusa con sentenza passata in giudicato prima della seconda misura, il comma 3 non si applica.
- Nelle impugnazioni basate sulla "contestazione a catena" è essenziale verificare la cronologia processuale: data di emissione dei provvedimenti cautelari e data di passaggio in giudicato delle eventuali sentenze relative ai fatti iniziali.
- La qualificazione della connessione tra fatti e la dimostrabilità, al tempo dell'emissione della prima ordinanza, dell'esistenza di una contestazione collegata sono elementi che il ricorrente deve provare, ma anche il tempo del passaggio in giudicato può escludere comunque l'applicazione delle norme favorevoli.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la parte può essere condannata al pagamento delle spese e a somme in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'assenza di colpa grave può comunque essere considerata nella quantificazione.
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