Cassazione Penale, Sentenza n. 25624/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p.; il ricorrente aveva invocato il proprio stato di salute come motivo per il differimento
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dal condannato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha escluso la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione. Il Collegio ha rilevato la mancanza di legittimazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e ha pronunciato la declaratoria d'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo emersi elementi per ritenere la proposizione del ricorso non colposa
Norme richiamate
Ha escluso la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione; l'atto deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Art. 571, comma 1 c.p.p. e Art. 613, comma 1 c.p.p.
Norme richiamate a conferma dell'obbligo che gli atti in cassazione siano sottoscritti da difensori abilitati (iscritti nell'albo speciale)
Consente alla Corte di dichiarare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per cause evidenti, come la mancanza di legittimazione del proponente
Art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Indica i soggetti legittimati a proporre ricorso; la mancata legittimazione del ricorrente comporta inammissibilità
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di altre obbligazioni pecuniarie a carico della parte soccombente
Norme sostanziali relative al differimento dell'esecuzione della pena per infermità o altre condizioni di salute; nel caso concreto tali questioni non sono state esaminate nel merito a causa dell'inammissibilità formale del ricorso
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende e alla verifica dell'assenza di elementi che escludano la colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017, i ricorsi in Cassazione devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale; un ricorso proposto personalmente dal condannato è generalmente inammissibile
- Le Corti possono dichiarare d'ufficio (de plano) l'inammissibilità dei ricorsi per difetti evidenti di legittimazione ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p., senza entrare nel merito delle questioni sostanziali
- La proposizione personale del ricorso, se rientra nelle ipotesi escluse dalla legge, comporta conseguenze pecuniarie (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende) salvo che non sussistano elementi che escludano la colpa
- Richieste di differimento dell'esecuzione per motivi di salute (artt. 146 e 147 c.p.) vanno prospettate con adeguata assistenza difensiva e documentazione medica: il difetto formale di rappresentanza può impedire l'esame di merito
- Prima di proporre ricorso in Cassazione è essenziale verificare la legittimazione formale e affidare il caso a difensori iscritti nell'albo speciale; in mancanza, le rimedi sono limitati e i costi possono ricadere sul ricorrente
- In situazioni urgenti legate alla salute, valutare anche rimedi alternativi o istanze al Tribunale di sorveglianza con adeguata rappresentanza legale prima di tentare la cassazione
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