Cassazione Penale, Sentenza n. 09962/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., e art. 671 cod. proc. pen., tra i reati già giudicati con sentenze irrevocabili (fatti ascritti ai sensi degli artt. 474 e 648 cod. pen.). L'istanza si fondava sull'omogeneità esecutiva e sulla contiguità temporale e spaziale (vendita di beni contraffatti nel suo esercizio commerciale, reati commessi il 27/02/2009 e il 29/03/2009). Il Tribunale di Napoli aveva rigettato l'istanza ritenendo ostative la eterogeneità dei comportamenti criminosi e l'ampiezza dell'arco temporale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Napoli e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio. La Corte ha censurato il carattere meramente assertivo del provvedimento impugnato, rilevando che il Tribunale non aveva svolto una verifica adeguata e approfondita sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, nonostante la contiguità spaziale, temporale e commerciale degli illeciti. Il rinvio invita il giudice di rinvio a valutare la richiesta secondo i parametri giurisprudenziali consolidati (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, motivi, sistematicità e programmazione).
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La norma disciplina la continuazione e richiede l'esistenza di un unico programma criminoso previsto originariamente dall'agente; la Corte richiede prova, anche in sede esecutiva, che i reati fossero concepiti come parte di un progetto unitario
Consente al giudice dell'esecuzione di decidere sulle istanze relative a benefici ed effetti delle sentenze; la Corte richiama che la valutazione della continuazione in sede esecutiva richiede motivazione approfondita e applicazione dei medesimi criteri del giudizio di cognizione
Indicano le fattispecie di reato concretamente contestate (reati relativi a contraffazione/atti contraffattivi e reati connessi): la Corte osserva che, pur trattandosi della stessa tipologia di reato commesso nell'ambito dell'esercizio commerciale, occorre verificare se vi sia stata preordinazione e unità del disegno criminoso
Giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo e altre pronunce citate)
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01
Richiama gli indicatori concreti necessari per riconoscere la continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, motivi, modalità della condotta, sistematicità e programmazione; sottolinea che non è sufficiente la mera presenza di alcuni indici se i reati successivi sono frutto di determinazione estemporanea
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un programma criminoso unitario originariamente concepito dall'agente; non è sufficiente la mera ripetizione di reati simili
- In sede esecutiva valgono gli stessi parametri del giudizio di cognizione: il giudice deve svolgere una verifica approfondita e motivata sugli indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, motivi, modalità, sistematicità)
- La contiguità spaziale e temporale (stesso esercizio commerciale e reati commessi in un arco temporale ristretto) è un elemento sintomatico rilevante ma non decisivo: va valutato insieme agli altri indici
- Non è ammissibile un provvedimento che si limiti ad affermazioni assertive prive di confronto stringente con le emergenze processuali; la carenza motivazionale può determinare l'annullamento e il rinvio
- La presenza di elementi che faranno propendere per la continuazione: omogeneità tipologica dei reati, identità del bene giuridico protetto, modalità ripetute e programmative di condotta, e prova che i reati successivi fossero già preveduti al momento del primo
- Se i reati successivi risultano frutto di decisione estemporanea, la continuazione non si applica; dunque il giudice deve escludere questa ipotesi con motivazione specifica
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