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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01606/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero il merito e non evidenziassero una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva negato la semilibertà. Dal testo emerge che le doglianze erano formulate in sede di legittimità come contestazioni di fatto e come deduzione di una pretesa manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. La Corte osserva che tali censure non sono consentite in cassazione perché mirano in sostanza a rimettere in discussione la valutazione di merito compiuta dal giudice di sorveglianza sul percorso rieducativo del condannato, ritenuto insufficiente quanto alla revisione critica delle precedenti scelte devianti e coerente con le risultanze istruttorie.

Norme richiamate

  • art. 94 ord. pen.

    Nel testo non è indicato espressamente il riferimento normativo, ma la decisione riguarda la concessione della semilibertà in sede di sorveglianza e la verifica del percorso rieducativo del condannato.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte richiama, in sostanza, i limiti del sindacato di legittimità sulle censure di fatto e sulla motivazione, ritenendo non deducibili in cassazione mere doglianze fattuali o vizi motivazionali non emergenti dal testo del provvedimento impugnato.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso un provvedimento del tribunale di sorveglianza sulla semilibertà non sono ammissibili censure che si risolvano in una rivalutazione del fatto o della prognosi compiuta dal giudice di merito.
  • La concessione della semilibertà presuppone che il giudice accerti, sulla base dell'istruttoria e del trattamento individualizzato, l'effettivo avvio di un serio processo di revisione critica delle precedenti scelte devianti.
  • La motivazione del provvedimento di sorveglianza è censurabile in cassazione solo se presenti una manifesta illogicità o contraddittorietà percepibile dal testo, non quando la doglianza miri solo a contrapporre una diversa lettura degli elementi valutati.
  • Se il giudice di sorveglianza ritiene insufficiente il percorso di revisione critica del condannato, ulteriori deduzioni difensive che non incidano su tale nucleo argomentativo restano inconferenti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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