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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2529/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omessa notificazione all'impresa dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame del 25/05/2021; si deduce violazione del diritto al contraddittorio e nullità assoluta del procedimento ai sensi dell'art. 179 c.p.p., nonostante il ricorso fosse stato proposto dal difensore tramite PEC. Si lamenta inoltre la violazione di norme procedurali (art. 324 comma 6 e altre) che impongono la notifica dell'avviso all'interessato in modo da consentirgli di enunciare nuovi motivi in udienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza di notificazione dell'avviso d'udienza e ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame. Tuttavia la Corte ha precisato che la nullità dell'ordinanza non determina automaticamente la cessazione dell'efficacia della misura cautelare di sequestro, la quale permane finché il Tribunale non si pronuncia nei termini previsti; la decisione si è fondata su precedenti di legittimità richiamati nella motivazione.

Norme richiamate

  • Art. 10-bis, d.lgs. 74/2000

    Norma delittuosa oggetto del procedimento che giustifica il sequestro preventivo contestato; indica il titolo di reato per la misura cautelare.

  • Art. 324, comma 6, c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo di notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame a chi ha proposto la istanza, in quanto tale notifica è strumentale al diritto di enunciare nuovi motivi e al contraddittorio.

  • Art. 179, c.p.p.

    Secondo la giurisprudenza richiamata, l'omessa notificazione dell'avviso d'udienza all'interessato nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali determina la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e dell'ordinanza per violazione del contraddittorio.

  • Art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita l'esame dei motivi in cassazione ai soli punti necessari per la motivazione, come richiamato nella procedura del ricorso.

  • Art. 309, comma 9, c.p.p.

    Rilevato nella motivazione come norma che giustifica la necessità della presenza o della notificazione dell'interessato in udienza, poiché l'indagato potrebbe apportare elementi utili alla decisione.

  • Giurisprudenza (Sez. U., Carlutti n.40/1995; Sez. U., Di Sarno n.33540/2001; Sez. U. n.29/2000; Sez. 3 n.39902/2014)

    Precedenti di legittimità usati dalla Corte per affermare che: 1) l'omessa notificazione dell'avviso di udienza nel riesame comporta nullità assoluta dell'atto, e 2) tale nullità non comporta la cessazione automatica dell'efficacia della misura cautelare, che resta in vita fino a successiva pronuncia del giudice.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali l'avviso d'udienza deve essere notificato anche alla persona fisica o alla società nel cui interesse è proposta l'impugnazione; l'omissione è causa di nullità assoluta per violazione del contraddittorio.
  • La presentazione del ricorso dal difensore (anche via PEC) non sostituisce l'obbligo di notificare l'avviso d'udienza all'interessato; la mancata notifica è insanabile e può comportare l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
  • L'annullamento dell'ordinanza di riesame per vizio procedurale non determina automaticamente la cessazione dell'efficacia della misura cautelare: il sequestro resta efficace fino a quando il giudice non disponga diversamente nei termini di legge.
  • In caso di mancata notificazione è consigliabile eccepire tempestivamente il vizio (anche con PEC) e chiedere l'annullamento e il rinvio; il giudice di rinvio dovrà riassumere il procedimento rispettando tutte le formalità di notifica per garantire il contraddittorio.
  • Per gli operatori: verificare sempre e documentare la regolarità delle notifiche di avviso d'udienza nel riesame di misure cautelari reali; il rispetto di tale formalità è condizione di validità insostituibile del procedimento.

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