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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07124/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex l. n. 89/2001 proposta da una creditrice che aveva promosso un processo esecutivo contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze per ottenere il pagamento dell'indennizzo già riconosciutole per l'irragionevole durata di un precedente processo amministrativo. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo avverso il decreto monocratico di diniego, ritenendo che il processo esecutivo fosse iniziato con il pignoramento e si fosse concluso con l'ordinanza di assegnazione, entro un tempo ragionevole; il ritardo nel pagamento materiale, avvenuto molti anni dopo, era stato considerato fase extraprocessuale non rilevante. La ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 l. n. 89/2001, sostenendo che, quando il debitore è lo Stato, la durata ragionevole va calcolata unitariamente tra giudizio di cognizione ed esecuzione, e che il processo esecutivo deve ritenersi parte integrante del processo fino all'effettiva soddisfazione del credito; conseguentemente, il termine di decadenza per proporre la domanda non decorre dall'ordinanza di assegnazione ma dall'effettivo pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, ai fini dell'art. 4 l. n. 89/2001, la fase di cognizione che accerta il diritto all'indennizzo e l'eventuale fase esecutiva contro lo Stato devono essere considerate unitariamente; nel computo della durata ragionevole, la fase esecutiva va considerata dal pignoramento fino alla definitiva soddisfazione del credito. Ne consegue che non è corretto escludere dal calcolo il tempo intercorso fino al pagamento effettivo, perché solo con l'adempimento integrale cessa la durata irragionevole. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce di tali principi e per la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 89/2001

    La durata ragionevole del processo rileva anche nella fase esecutiva intrapresa per ottenere il pagamento dell'indennizzo dovuto dallo Stato; la sua quantificazione deve tenere conto fino alla definitiva soddisfazione del credito.

  • art. 4 l. n. 89/2001

    Il termine di decadenza per proporre la domanda ex legge Pinto, quando il credito venga fatto valere anche in fase esecutiva contro lo Stato, decorre dalla definitività della fase esecutiva e non dal solo provvedimento di assegnazione.

  • art. 5-sexies l. n. 89/2001

    È richiamato come adempimento eseguito dalla ricorrente in corso di esecuzione, ma la Corte non ne fa oggetto di autonoma interpretazione decisiva nel provvedimento.

  • art. 6 CEDU

    Il processo esecutivo costituisce parte integrante del processo ai fini della tutela convenzionale, sicché la durata va apprezzata fino all'effettiva soddisfazione del credito.

  • d.l. n. 83 del 2012, art. 55

    È menzionato come fonte della modifica normativa dell'art. 4 l. n. 89/2001 rilevante nel quadro interpretativo.

  • l. n. 134 del 2012

    È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012 nell'assetto normativo dell'art. 4 l. n. 89/2001.

  • Corte cost. n. 88 del 2018

    È indicata come intervento che incide sul testo dell'art. 4 l. n. 89/2001 nel sistema applicato dalla Corte.

Massime di principio

  • Nella domanda di equa riparazione per la irragionevole durata del processo, quando il credito sia azionato contro lo Stato e sia necessario procedere anche in via esecutiva, la fase esecutiva è parte integrante del processo ai fini del computo della durata ragionevole.
  • Il processo esecutivo contro lo Stato inizia con la notifica del pignoramento e termina solo con la definitiva soddisfazione del credito; fino a quel momento la durata può essere rilevante ai fini dell'indennizzo.
  • Ai fini della decadenza per proporre la domanda ex l. n. 89/2001, il termine non decorre dal mero provvedimento di assegnazione, ma dall'effettiva e definitiva soddisfazione del credito indennitario.
  • Il tempo intercorso tra la definitività della fase di cognizione e l'inizio dell'esecuzione non si computa nel "tempo del processo" ai fini dell'indennizzo, ma può al più integrare un autonomo pregiudizio da ritardo nell'esecuzione, eventualmente azionabile secondo i rimedi disponibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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