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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08842/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un fornitore per il pagamento di una somma relativa a una serie di forniture di merci nel periodo 1997-2002. Il destinatario del decreto proponeva opposizione sostenendo di avere già integralmente pagato quanto dovuto. Il Tribunale respingeva l’opposizione e confermava il monitorio; in appello, invece, la domanda creditoria veniva accolta solo in parte, con riduzione dell’importo dovuto. La Corte territoriale, ritenendo che la riduzione del credito implicasse una soccombenza reciproca o comunque parziale, compensava per metà le spese di primo grado e di appello. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione denunciando: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., perché le spese non potevano essere poste, neppure in parte, a carico della parte vittoriosa; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la corte d’appello avrebbe pronunciato come se vi fosse stata una domanda di integrale riforma della decisione di primo grado, domanda che l’altra parte non avrebbe proposto; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il carattere solo parziale dell’impugnazione risultante dall’atto di appello e dalle conclusioni. La Corte di cassazione ha esaminato unitariamente i motivi, ritenendoli infondati alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite sulla regolazione delle spese in caso di accoglimento ridotto di un’unica domanda.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile il principio secondo cui il parziale accoglimento di un’unica domanda non integra reciproca soccombenza e non consente di condannare la parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della controparte; può solo giustificare, ricorrendone i presupposti, una compensazione totale o parziale. Tuttavia ha anche precisato che, nel caso concreto, la liquidazione di un credito inferiore a quello richiesto in monitorio non vale come accoglimento parziale della domanda ai fini delle spese, ma incide solo sul valore della causa. Ha quindi confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva regolato le spese secondo una compensazione parziale, con addebito del residuo alla parte sostanzialmente soccombente. Nessuna statuizione è stata emessa sulle spese del giudizio di legittimità, perché la parte resistente è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi e con i presupposti previsti dalla norma; il parziale accoglimento di un’unica domanda non consente di porre le spese a carico della parte vittoriosa.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata esclusa perché la corte d’appello ha regolato le spese in base all’esito complessivo della lite, non su una domanda non proposta.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma richiamata come parametro del motivo per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma richiamata come parametro del motivo di nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma richiamata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno dell’esigenza di non scoraggiare la parte che ha ragione dal far valere in giudizio i propri diritti.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla motivazione delle Sezioni Unite sulla tutela giurisdizionale e sulla regolazione delle spese.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria in prossimità della camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sull’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, l’accoglimento solo quantitativamente ridotto di un’unica domanda non integra reciproca soccombenza: la parte che ha visto accolta solo in parte la pretesa avversaria resta, in sostanza, soccombente ai fini della regola generale sulle spese.
  • La compensazione delle spese non può essere usata per ribaltare, neppure parzialmente, il carico delle spese sulla parte che risulta vittoriosa; fuori dai casi di reciproca soccombenza o degli altri presupposti normativi, le spese seguono la soccombenza.
  • Nel giudizio monitorio, la riduzione dell’importo riconosciuto rispetto a quello richiesto non costituisce di per sé accoglimento parziale della domanda ai fini della compensazione delle spese, ma incide sul valore della causa, determinato dalla somma attribuita.
  • La regolazione delle spese va effettuata avendo riguardo all’esito finale complessivo della lite e non alla frammentazione tra i singoli gradi o fasi del processo, quando la controversia sia unitariamente considerata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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