Cassazione Civile, Ordinanza n. 34414/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (coltivatrice diretta)
La controversia
La controversia nasce dall'azione di riscatto agrario proposta dalla proprietaria e coltivatrice diretta di un fondo confinante per ottenere il subentro nell'acquisto di un terreno agricolo venduto da un terzo all'acquirente ricorrente per il prezzo di euro 5.000. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato. In cassazione l'acquirente ha proposto quattro motivi: 1) ha denunciato violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 7, commi 3 e 4, L. n. 890/1982, sostenendo che la dichiarazione di voler esercitare il retratto sarebbe stata comunicata con modalità invalida, tramite operatore di posta privata, e che la Corte d'appello avrebbe travisato le sue dichiarazioni rese in interrogatorio formale; 2) ha lamentato violazione dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la costruzione di un muro sul confine da parte della retrattante integrasse rinuncia tacita alla prelazione; 3) ha dedotto violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. per omessa valutazione di un fatto storico decisivo, in particolare circa la qualità di coltivatrice diretta della resistente e i requisiti per il retratto agrario; 4) ha denunciato violazione dell'art. 8 L. n. 590/1965 e dell'art. 7 L. n. 817/1971, contestando la valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esercizio del riscatto sulla base delle prove raccolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata oppure si risolvessero in richieste di nuova valutazione del merito, precluse in sede di legittimità. In particolare, il giudice di merito aveva fondato la decisione sulla prova della ricezione della dichiarazione di retratto mediante confessione resa in interrogatorio formale e aveva escluso che vi fosse stata una rituale denuntiatio idonea a far decorrere o a consentire una valida rinuncia al diritto di prelazione. La Corte ha inoltre escluso la condanna del ricorrente alle spese in favore della resistente, rilevando che quest'ultima si era limitata a costituirsi senza svolgere attività difensiva sostanziale, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura non è stata ritenuta pertinente alla ratio decidendi, perché la decisione impugnata non si fondava sulla questione della validità formale della motivazione o della notificazione nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 7, commi 3 e 4, L. 20 novembre 1982, n. 890
La Corte ha rilevato che la questione dell'invalidità della comunicazione tramite operatore di posta privata non era decisiva rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, fondata invece sulla prova della ricezione della missiva e sulla confessione resa in giudizio.
La violazione è deducibile solo quando il giudice attribuisca alle prove un regime legale diverso da quello previsto; non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio compiuta dal merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice ponga a base della decisione prove inesistenti, non acquisite o introdotte fuori dai poteri officiosi; non è deducibile per chiedere una diversa lettura delle prove acquisite.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non indica specificamente gli atti su cui si fonda, riportandone il contenuto o localizzandoli nel fascicolo processuale.
art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590
Richiamato come norma sostanziale sul retratto agrario e sui relativi requisiti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito.
art. 7 L. 14 agosto 1971, n. 817
Richiamato quale disposizione integrativa dei presupposti del riscatto agrario; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza perché formulata come richiesta di rivalutazione istruttoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dalla declaratoria di inammissibilità è derivato l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare profili marginali o non decisivi rispetto al fondamento della decisione.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove inesistenti, non acquisite o introdotte fuori dai poteri istruttori; non consente di sollecitare una diversa lettura delle prove regolarmente acquisite.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. sussiste soltanto quando il giudice attribuisca a una prova un regime di valutazione difforme da quello legalmente previsto; la mera critica al prudente apprezzamento delle risultanze probatorie è inammissibile in cassazione.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specifica indicazione degli atti e dei documenti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., riportandone il contenuto rilevante o localizzandoli nel fascicolo.
- In tema di retratto agrario, la rinuncia al diritto presuppone una previa denuntiatio rituale e completa; in difetto di tale comunicazione non è necessario esaminare ulteriori comportamenti concludenti invocati come rinuncia tacita.
- La Corte di cassazione non può essere investita di un nuovo giudizio sul fatto e sulle prove: resta preclusa la richiesta di rivalutare attendibilità, concludenza e sufficienza del materiale istruttorio, salvo i limiti stretti del vizio motivazionale.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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