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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00085/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna limitatamente al capo G (detenzione di polvere da sparo), deducendo: (i) nullità formale della sentenza di primo grado per errata indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata (art. 546 c.p.p.); (ii) inutilizzabilità di risultanze derivanti da integrazione peritale e trascrizione di intercettazioni disposta in dibattimento (art. 493, 507, 191 c.p.p. e norme su conservazione/produzione delle intercettazioni), con dedotta violazione delle garanzie procedurali; (iii) decorso della prescrizione in ragione dell'errata determinazione degli aumenti per recidiva e aggravanti (artt. 157, 63 c.p.); (iv) vizio di motivazione e travisamento della prova circa la capacità esplosiva della polvere rinvenuta e il suo nesso con il furto contestato (art. 192 c.p.p.); (v) violazione del principio di proporzionalità nella determinazione della pena (art. 133 c.p.). Sono anche stati prodotti motivi aggiunti relativi alla non specificità e non omogeneità dei precedenti penali ai fini della recidiva (art. 99 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato o inammissibile e ha rigettato le censure: (i) la presunta nullità per indicazione dell'autorità procedente è mera inesattezza materiale e non determina nullità, la firma dell'estensore (Presidente) è sufficiente; (ii) l'ammissione in dibattimento delle prove ai sensi dell'art. 507 c.p.p. rientra nel ampio potere del giudice di merito e non comporta automaticamente inutilizzabilità o nullità; inoltre il ricorrente non ha dimostrato la decisività delle intercettazioni per il capo G (ex requisito di specificità); (iii) il calcolo dei termini di prescrizione è corretto: la recidiva qualificata è stata applicata e, tenuto conto degli aumenti previsti, il termine non è spirato; (iv) la valutazione della capacità esplosiva e del nesso con il furto è fondata su elementi di fatto (reperti, cassette del bancomat ancora roventi, segni di combustione, disponibilità dell'area) e non è sindacabile in cassazione se non per palese illogicità, che non sussiste; (v) la motivazione sulla determinazione della pena è ritenuta sufficiente. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per essere nuovi e non coerenti con il ricorso principale o per essere rivalutativi/generici.

Norme richiamate

  • art. 546 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la mancata indicazione dei nominativi dei componenti del collegio nell'intestazione costituisce errore materiale non rilevante a pena di nullità se la sentenza è sottoscritta dall'estensore; la mera incertezza nell'individuazione dell'autorità procedente non importa nullità.

  • art. 493 cod. proc. pen.

    Richiamata nella censura sulle intercettazioni, la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla valutazione sull'art. 507 e sull'inutilizzabilità, ma ha evidenziato che il vizio non è sufficientemente specificato.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Il potere del giudice di ammettere nuove prove in dibattimento è ampio e può essere esercitato anche d'ufficio e anche con riferimento a prove non tempestivamente richieste dalle parti; l'assunzione di prove in momenti diversi da quello indicato dalla norma costituisce irregolarità non necessariamente incisa da nullità o inutilizzabilità.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di inutilizzabilità di supporti informatici; la Corte ha osservato che l'eventuale inutilizzabilità andava dimostrata nella sua incidenza sul complesso probatorio e non è stata adeguatamente provata.

  • art. 269 cod. proc. pen.

    Richiamato nella controversia circa la conservazione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della utilizzabilità la mancata presenza fisica di registrazioni nel fascicolo del GIP, ove il contenuto risulti acquisito legalmente.

  • art. 268, comma 7 cod. proc. pen.

    Citate le norme sulla trascrizione delle intercettazioni; la Corte non ha ritenuto la mancata trascrizione totale idonea a rendere inutilizzabili le emergenze rilevanti al processo, a fronte del quadro probatorio complessivo.

  • art. 63 cod. pen., comma 4

    In tema di concorso di circostanze aggravanti a effetto speciale, la Corte ha richiamato che per il calcolo della prescrizione va tenuto conto dell'aumento massimo previsto dall'art. 63, comma quarto; l'eventuale criterio moderatore non altera la natura della circostanza ai fini della prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Rilevante per il calcolo della prescrizione in combinato con l'art. 161; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione normativa nell'ipotesi concreta.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva (anche nella versione citata dal ricorrente); la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della recidiva in sede di merito e l'applicazione per la determinazione della pena e del termine di prescrizione.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la proporzionalità della pena; la Corte ha ritenuto che i parametri adottati nella motivazione erano adeguati e sufficientemente esplicitati.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto che la valutazione circa la capacità esplosiva del materiale e il nesso causale con il furto fosse supportata da elementi di fatto e logicamente motivata.

Massime di principio

  • Errori formali nell'intestazione della sentenza (mancata indicazione dei componenti del collegio) sono di regola mero errore materiale e non determinano nullità se la sottoscrizione dell'estensore è presente e non emerge che il provvedimento provenga da organo diverso.
  • L'ammissione in dibattimento di prove ex art. 507 c.p.p. rientra nell'ampio potere del giudice di merito, può essere esercitata anche d'ufficio e non comporta automaticamente inutilizzabilità o nullità; l'irregolarità processuale deve essere specificamente censita e collegata all'effettiva incidenza sul giudizio.
  • Per dichiarare l'inutilizzabilità di una prova acquisita irregolarmente è necessario dimostrare la rilevanza decisiva di quella prova: se le restanti risultanze sono sufficienti a sostenere il convincimento, la censura è inammissibile per aspecificità.
  • Nel calcolo della prescrizione, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, va considerato l'aumento massimo previsto dall'art. 63, comma quarto; l'applicazione di criteri moderatori non modifica la rilevanza della circostanza ai fini della prescrizione.
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti e le valutazioni di merito se non per vizi di motivazione manifesti; contestazioni sul valore probabilistico di reperti materiali o sulla ricostruzione fattuale richiedono la dimostrazione di illogicità o contraddittorietà grave per essere accolte in sede di legittimità.

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