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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07702/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava un giudizio di legittimità in materia di lavoro precario nella scuola, promosso da due lavoratrici contro il Ministero e gli uffici scolastici competenti. Dal testo dell'ordinanza non emergono i dettagli della domanda originaria né i motivi di merito del ricorso per cassazione, ma risulta che, nel corso del giudizio di legittimità, le difensore delle ricorrenti hanno depositato dichiarazioni di rinuncia al ricorso, sottoscritte da tutte le parti assistite e notificate al controricorrente, rappresentando di non avere più interesse alla domanda.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando l'estinzione del processo. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, ha disposto la compensazione, valorizzando la spontanea desistenza per fatti sopravvenuti, pur in assenza di accettazione della rinuncia ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che l'estinzione del processo non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    La mancata accettazione della rinuncia non impedisce, nel caso concreto, la presa d'atto dell'estinzione del processo conseguente alla spontanea desistenza per fatti sopravvenuti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'ipotesi di estinzione del processo, che non è contemplata dalla disposizione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando sia depositata e notificata alla controparte e sia espressione di sopravvenuta mancanza di interesse, consente di dichiarare l'estinzione del processo.
  • In sede di legittimità, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla spontanea desistenza del ricorrente per fatti sopravvenuti, anche in assenza di formale accettazione della rinuncia.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera nei casi di estinzione del processo, se tale ipotesi non è espressamente prevista dalla norma applicabile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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