Cassazione Civile, Ordinanza n. 07702/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava un giudizio di legittimità in materia di lavoro precario nella scuola, promosso da due lavoratrici contro il Ministero e gli uffici scolastici competenti. Dal testo dell'ordinanza non emergono i dettagli della domanda originaria né i motivi di merito del ricorso per cassazione, ma risulta che, nel corso del giudizio di legittimità, le difensore delle ricorrenti hanno depositato dichiarazioni di rinuncia al ricorso, sottoscritte da tutte le parti assistite e notificate al controricorrente, rappresentando di non avere più interesse alla domanda.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando l'estinzione del processo. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, ha disposto la compensazione, valorizzando la spontanea desistenza per fatti sopravvenuti, pur in assenza di accettazione della rinuncia ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che l'estinzione del processo non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La mancata accettazione della rinuncia non impedisce, nel caso concreto, la presa d'atto dell'estinzione del processo conseguente alla spontanea desistenza per fatti sopravvenuti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'ipotesi di estinzione del processo, che non è contemplata dalla disposizione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando sia depositata e notificata alla controparte e sia espressione di sopravvenuta mancanza di interesse, consente di dichiarare l'estinzione del processo.
- In sede di legittimità, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla spontanea desistenza del ricorrente per fatti sopravvenuti, anche in assenza di formale accettazione della rinuncia.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nei casi di estinzione del processo, se tale ipotesi non è espressamente prevista dalla norma applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07637/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07638/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07639/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07660/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07670/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07673/2023 del 16/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →