Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34589/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato da una banca a un proprio dipendente per fatti di furto aggravato commessi, secondo l’imputazione penale, ai danni di più correntisti nell’esercizio delle mansioni. In primo grado il licenziamento era stato annullato per tardività della contestazione, con applicazione della tutela indennitaria; in appello, invece, la banca aveva ottenuto la riforma della decisione, con accertamento della legittimità del recesso. Il lavoratore ricorrente in cassazione ha dedotto, con il primo motivo, l’omesso esame di fatti decisivi ai fini della tempestività della contestazione disciplinare, sostenendo che la banca conoscesse già dal 2007 i fatti posti a base del licenziamento, come emergerebbe da corrispondenza interna, relazione del 30 maggio 2007 e prove testimoniali. Con il secondo motivo, in via subordinata, ha denunciato violazione dell’art. 654 c.p.c. per avere la corte d’appello attribuito efficacia assoluta alla sentenza penale irrevocabile, ritenendo che il giudice civile avesse recepito automaticamente l’esito del processo penale senza autonoma valutazione dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto che le circostanze invocate dal ricorrente non fossero state omesse, ma già considerate dal giudice di merito nell’ambito di una valutazione complessiva delle prove; ha quindi escluso il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché l’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 654 c.p.c., osservando che la corte territoriale non aveva recepito meccanicamente la sentenza penale, ma aveva valorizzato la condanna definitiva come elemento rilevante per la lesione del vincolo fiduciario nel rapporto di lavoro bancario, svolgendo una valutazione autonoma sulle conseguenze disciplinari dei fatti. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo

    Il vizio è configurabile solo se il fatto storico omesso, e non il singolo elemento istruttorio, sia stato completamente trascurato dal giudice e sia decisivo in senso rigoroso, cioè idoneo a determinare con certezza un esito diverso della controversia.

  • art. 654 c.p.c.

    La sentenza penale irrevocabile non può essere recepita in modo automatico nel giudizio civile; il giudice civile deve comunque svolgere una valutazione autonoma, pur potendo valorizzare gli effetti della condanna sui profili rilevanti del rapporto dedotto in giudizio.

  • art. 18, comma 5, L. 300/1970

    Richiamato come base della tutela indennitaria riconosciuta in primo grado, poi superata dalla declaratoria di legittimità del licenziamento in appello.

  • art. 41 c.c.n.l.

    La contestazione disciplinare era stata sospesa in attesa dell’esito del procedimento penale e poi riattivata a seguito della condanna definitiva.

  • art. 13, comma 4-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque considerato il fatto storico dedotto, anche se non abbia analizzato singolarmente tutte le prove che lo riguardano.
  • La decisività del fatto omesso va intesa in senso stretto: il ricorrente deve indicare un fatto storico la cui considerazione avrebbe condotto con certezza a una decisione diversa, non una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La tempestività della contestazione disciplinare va valutata alla luce del momento in cui il datore di lavoro ha acquisito effettiva conoscenza dei fatti rilevanti, e non sulla base di mere allegazioni di conoscenza anticipata non dimostrate.
  • In presenza di una sentenza penale irrevocabile, il giudice civile può valorizzarne gli esiti ai fini della valutazione del rapporto fiduciario, ma deve sempre compiere un apprezzamento autonomo degli effetti che quei fatti producono sul rapporto di lavoro.
  • Nel rapporto di lavoro bancario la condanna penale per fatti connessi all’attività svolta può incidere in modo diretto e autonomo sulla fiducia del datore di lavoro, costituendo base sufficiente per il recesso disciplinare se adeguatamente valutata nel contesto del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.