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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16344/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vendita di immobile risultato affetto da gravi vizi strutturali e mancanza di conformità edilizia. I ricorrenti chiedevano l'esatto adempimento (esecuzione dei lavori di risanamento indicati nella concessione edilizia n. 60/89) e, in subordine, il pagamento del controvalore delle opere. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda contro l'erede della venditrice (SIANO). In appello SIANO aveva eccepito la prescrizione annuale ex art. 1495 comma 3 cod. civ. per vizi redibitori e aveva chiesto la riqualificazione della domanda; i ricorrenti avevano proposto anche un appello incidentale di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. nei confronti dei terzi chiamati (FASANO e VITALE) per lavori di risanamento eseguiti o omessi non a regola d'arte. In Cassazione sono state sollevate inoltre questioni processuali relative alla validità della procura al nuovo difensore della Vitale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei ricorrenti. Ha confermato la riforma operata in appello che aveva qualificato la pretesa come azione fondata su vizi redibitori soggetta alla prescrizione annuale ex art. 1495 comma 3 cod. civ. e, quindi, improcedibile. Ha altresì rilevato che la Corte d'Appello ha errato nell'assorbire senza motivazione l'appello incidentale proposto contro i terzi, ma ha corretto tale omissione ex art. 384 ultimo comma c.p.c. ritenendo comunque l'azione ex art. 1669 cod. civ. manifestamente infondata rispetto ai fatti prospettati (mancanza del presupposto del controllo/direzione dell'opera da parte del venditore e carenza della prospettazione degli interventi eseguiti o omessi). Ha dichiarato invalida, per carenza di forma, la procura rilasciata a favore del nuovo difensore di Vitale Maria, essendo il processo di primo grado anteriore al 4.7.2009 e non applicabili le deroghe introdotte dalla L. 69/2009; di conseguenza alcune spese relative al nuovo difensore non sono state rimborsate. Sono state liquidate le spese di giudizio a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1495 cod. civ.

    Stabilisce il termine annuale di decadenza per l'azione per i vizi redibitori della cosa venduta; la Corte ha ritenuto applicabile questa disciplina alla pretesa dei ricorrenti perché i vizi erano anteriori alla vendita e noti o concretamente apprezzabili prima dell'esercizio dell'azione

  • art. 1669 cod. civ.

    Regola la responsabilità per rovina o gravi difetti nelle opere di costruzione; la Corte ha rilevato che questa norma si applica quando il venditore sia stato il costruttore o abbia affidato i lavori sotto il proprio controllo e direzione, situazione non provata e non ricostruibile nella prospettazione dei ricorrenti

  • art. 1404 cod. civ.

    Contratto per persona da nominare: la nomina retroagisce agli effetti del contratto; la Corte ha rilevato che i ricorrenti non hanno dimostrato di non essere subentrati nei doveri e nella conoscenza dello stato dell'immobile che gravavano sugli stipulanti originari

  • art. 83 c.p.c. comma 2 e 3

    Prevede le forme richieste per la procura alle liti; la procura allegata da Vitale a favore del nuovo difensore è stata ritenuta invalida perché non rispettava le formalità richieste per i processi iniziati prima del 4.7.2009

  • L. 18.6.2009 n. 69 art. 45 comma 9 e art. 58 comma 1

    Introducono semplificazioni formali per procure e documenti telematici ma la deroga opera solo per giudizi di primo grado instaurati dopo il 4.7.2009; non si applica al processo originario del 1999

  • art. 384 ultimo comma c.p.c.

    Consente alla Corte di Cassazione di correggere carenze motivazionali quando il giudice del merito è comunque pervenuto ad una esatta soluzione di diritto e non sono necessari nuovi accertamenti di fatto; utilizzato per sanare l'omessa pronuncia sull'appello incidentale senza però accogliere la domanda sostanziale

  • art. 360 c.p.c.

    Elenca i motivi di impugnazione per cassazione (es. violazione di legge, omessa motivazione); è stato invocato dai ricorrenti ma la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o infondate

  • art. 132 c.p.c.

    Prescrive i requisiti della motivazione della sentenza; i ricorrenti hanno censurato la motivazione ma la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello sufficiente e logica

  • art. 112 c.p.c.

    Obbligo del giudice di decidere su tutte le domande proposte; la Corte ha rilevato l'omessa pronuncia sull'appello incidentale ma ne ha corretto gli effetti secondo art. 384 c.p.c.

  • D.M. n. 147/2022 (tariffe forensi)

    Utilizzato per la liquidazione dei compensi professionali di legge nella sentenza per determinare le spese di lite

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater

    Norma sui contributi unificati che può richiedere un ulteriore contributo a carico dei ricorrenti; la Corte ha dato atto della sua applicabilità eventuale

Massime di principio

  • Se i vizi dell'immobile sono anteriori alla vendita e l'acquirente ha posseduto l'immobile a lungo senza denunciare danni evidenti, la controversia sarà spesso qualificata come vizi redibitori soggetti alla prescrizione breve di cui all'art. 1495 comma 3, salvo prova contraria molto forte.
  • La qualificazione come vendita di 'aliud pro alio' richiede condizioni eccezionali: diversità di genere della cosa o difetti tali da renderla incapace di assolvere la propria funzione essenziale; non può essere usata di routine per aggirare termini di prescrizione.
  • L'art. 1669 cod. civ. si applica con favore del compratore quando il venditore è il costruttore o ha affidato i lavori sotto il proprio controllo e direzione; in mancanza di questi elementi la responsabilità ex art. 1669 difficilmente si concreta contro terzi appaltatori o promissari acquirenti.
  • Nel contratto per persona da nominare (art. 1404 cod. civ.) la nomina retroagisce: chi viene nominato può trovarsi a subentrare nei diritti e negli obblighi già acquisiti, con conseguenze sulla conoscenza e responsabilità rispetto allo stato dei lavori.
  • In gravami di Cassazione è essenziale il rispetto delle forme per le procure e la nomina dei difensori; per procedimenti originati prima del 4.7.2009 non valgono le deroghe telematiche introdotte dalla L. 69/2009.
  • Se la Corte d'Appello omette di decidere su domande distinte (es. responsabilità contrattuale vs extracontrattuale), tale omissione non sempre determina la cassazione se la Corte di legittimità può correggere la motivazione ex art. 384 c.p.c. senza nuovi accertamenti di fatto.
  • Per evitare decadenze e prescrizioni, le azioni per vizi devono essere esercitate tempestivamente e la strategia processuale deve chiarire la natura giuridica della pretesa (adempimento specifico, vizi redibitori, responsabilità costruttiva) e contro quale soggetto essa è diretta.

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