Cassazione Civile, Sentenza n. 16207/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto revocazione avverso l'ordinanza n. 39910/2021 della Cassazione denunciando tre presunti errori di fatto: 1) l'erronea percezione da parte dell'ordinanza che nel ricorso per cassazione non fossero state riprodotte le istanze istruttorie e i capitoli di prova orale né fosse stata indicata la loro reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni; 2) l'erronea considerazione che i lavori eseguiti dai fratelli Mauro e Giannino fossero finalizzati a ristrutturazione e adeguamento alla normativa e dunque non integrassero spoglio o possesso esclusivo; 3) l'asserita falsa supposizione che la consulenza tecnica d'ufficio fosse pertinente rispetto a lavori successivi alla realizzazione delle opere. In sostanza i ricorrenti contestavano che la Cassazione avesse omesso o travisato elementi decisivi relativi alla deduzione e all'ammissibilità delle prove e al merito possessorio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione con riferimento al primo (e decisivo) errore di fatto, ritenendo che l'ordinanza n. 39910/2021 avesse erroneamente percepito il contenuto del ricorso per cassazione omettendo che i capitoli di prova e la reiterazione della richiesta di ammissione delle prove orali erano effettivamente trascritti e richiamati. Sussistendo l'errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c., la Corte ha revocato l'ordinanza nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per cassazione; giudicando nel merito rescissorio, ha accolto il primo motivo di cassazione (violazione del dovere di motivazione e omessa valutazione delle istanze istruttorie relative al merito possessorio), ha dichiarato assorbiti i motivi dal secondo al settimo e ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 113/2016 in relazione al motivo accolto, rinviando alla Corte d'Appello in diversa composizione perché si pronunci nuovamente sul merito possessorio previo esame delle istanze istruttorie. Ha altresì disposto che il giudice di rinvio regoli le spese dei giudizi di legittimità.
Norme richiamate
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: la parte deve riprodurre gli atti e le richieste istruttorie dell'appello; la Corte ha valutato se tale riproduzione fosse stata effettivamente omessa o meno nel ricorso per cassazione
Disciplina del giudizio possessorio e della sua confluenza nella fase di merito del procedimento petitorio; la Corte ha richiamato la caratteristica bifasica del procedimento e il dovere del giudice del merito di esaminare le istanze istruttorie relative al merito possessorio
Censura in cassazione per omessa motivazione o violazione di norme costituzionali; il primo motivo di cassazione era formulato in relazione a queste fattispecie (omessa pronuncia sul merito possessorio e violazione del minimo costituzionale della motivazione)
Norma richiamata in tema di revocazione per errore di fatto: la Corte ha ritenuto sussistente un errore di percezione oggettivo e decisivo che giustificava la revocazione dell'ordinanza impugnata
Riferimento alle norme sul procedimento possessorio interinale e alla sua funzione incidentale rispetto al giudizio di merito; utilizzato nel quadro delle censure sul corretto esame della fase possessorio/merito
art. 24 Cost. e art. 111 co.6 Cost.
Richiamati in relazione al diritto di difesa e al giusto processo: la Corte ha collegato la violazione del diritto di prova e l'omessa motivazione al mancato rispetto dei principi costituzionali relativi alla tutela giurisdizionale effettiva
art. 112, 115, 132, 183 c.p.c.
Richiami procedurali vari usati nel quadro dell'analisi sull'ammissibilità delle richieste istruttorie, sulla motivazione e sul corretto svolgimento del procedimento
Massime di principio
- L'errore di fatto suscettibile di revocazione richiede una percezione oggettivamente errata, immediatamente rilevabile e decisiva per la decisione: non si tratta di semplici divergenze di valutazione (errore di giudizio), ma di una falsa rappresentazione di un fatto documentalmente provato
- La regola di autosufficienza del ricorso per cassazione impone di riprodurre esplicitamente gli atti e le parti rilevanti dell'appello; tuttavia, ove risulti documentalmente che la riproduzione e la reiterazione delle richieste istruttorie siano state effettuate, la Cassazione non può dichiararne l'omissione in modo erroneo e decisivo
- Nel giudizio possessorio regolato dall'art. 704 c.p.c. la Corte di merito deve esaminare le istanze istruttorie riguardanti il merito possessorio: il rigetto della domanda per carenza di prova, senza aver valutato richieste istruttorie non inammissibili, può rendere la motivazione contraddittoria e violare il minimo costituzionale della motivazione
- La revocazione può essere proposta anche contro ordinanze di Cassazione con rinvio se gli errori revocatorî non riguardano questioni che saranno rimesse nuovamente al giudice del rinvio per autonoma valutazione
- In situazioni analoghe è essenziale conservare e documentare in modo chiaro la riproposizione delle richieste istruttorie (capitoli di prova, note di precisazione delle conclusioni) per evitare che omissioni formali determinino l'inammissibilità del motivo in Cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 16159/2023 del 08/06/2023
- Sentenza civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 16168/2023 del 08/06/2023
- Sentenza civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 16173/2023 del 08/06/2023
- Sentenza civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 16218/2023 del 08/06/2023
- Sentenza civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 16250/2023 del 08/06/2023
- Sentenza civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 16252/2023 del 08/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →