Cassazione Civile, Sentenza n. 16168/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la conferma della cancellazione delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, la cancellazione delle ipoteche e il risarcimento dei danni, sostenendo che avevano effettuato un'offerta reale del residuo debito (anche tenendo conto dei contributi della Regione Sicilia) e contestando inoltre la legittimità degli interessi applicati (usura) e l'entità del risarcimento per il danno alla reputazione e patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dei ricorrenti e il ricorso incidentale della banca. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che denunciavano violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi, perché essi richiedevano un riesame di merito o non indicavano con la necessaria specificità i fatti omessi. In particolare: 1) l'offerta reale non è stata ritenuta sufficiente a estinguere il debito alla data indicata perché non provato che la Regione avesse pagato la sua quota; 2) la pretesa restituzione di interessi per presunta usura è stata respinta in quanto comporterebbe una ingiusta locupletazione (i ricorrenti non avevano effettivamente corrisposto quelle somme); 3) il danno alla reputazione non è stato ritenuto "in re ipsa" come nel caso del protesto cambiario e la valutazione del danno effettuata dalla Corte d'appello (riduzione a €5.000 per ciascuna persona fisica) è da considerarsi apprezzamento del merito non sindacabile in Cassazione; 4) le doglianze della banca sull'istruttoria e sulle CTU sono inammissibili perché configurano un riesame del merito. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
artt. 1206, 1207, 1209, 1210 cod. civ.
Richiamati dai ricorrenti in relazione all'offerta reale; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tali norme non possa essere decisa in Cassazione quando l'accertamento sulla somma dovuta alla data rilevante dipende da valutazioni di merito e dalla prova del pagamento della quota regionale
L. 104/1996 (rectius indicata 108/1996) e L.R. Sicilia n. 31/1991, art. 4
Richiamate nella doglianza relativa ai contributi regionali e alla ripartizione degli interessi; la Corte ha escluso che la presenza del contributo regionale possa automaticamente determinare la restituzione a favore dei mutuatari ove non sia provato il pagamento da parte della Regione
art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Applicato per valutare i motivi che denunciavano omesso esame di fatti decisivi: la Corte ha affermato che il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico omesso e la sua decisività; mere richieste di riesame del merito sono inammissibili
artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Evocati dalla banca per censurare la valutazione delle prove e delle CTU; la Corte ha ricordato che le critiche alla valutazione delle prove in grado di merito non sono sindacabili in cassazione salvo specifici limiti e che non è ammesso trasformare un vizio di valutazione probatoria in un motivo di diritto
art. 348 ter, co. 5 cod. proc. civ.
Riferito nel contesto della 'doppia conforme' tra primo e secondo grado: la Corte ha osservato che la conformità delle motivazioni di primo e secondo grado rafforza l'ammissibilità delle decisioni impugnate
art. 23, co. 8bis, d.l. n. 137/2020 conv. nella l. n. 176/2000
Richiamato solo per dare conto dell'assenza di richiesta di discussione orale e dello svolgimento del procedimento in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (come modificato dalla legge n.228/12)
Applicato per l'accertamento degli eventuali ulteriori contributi unificati dovuti per il ricorso e il ricorso incidentale, indicando l'onere processuale-amministrativo connesso
Massime di principio
- In cassazione non è consentito un riesame degli elementi di fatto e delle prove: i motivi che, di fatto, chiedono la rivalutazione del materiale istruttorio o l'apprezzamento diverso delle CTU sono inammissibili.
- L'offerta reale (tender) o la presunta estinzione per contributi di terzi richiedono prova puntuale che tali somme siano state effettivamente versate per estinguere il debito alla data rilevante; in mancanza, non si può convalidare l'estinzione e ordinare la cancellazione di iscrizioni ipotecarie o segnalazioni.
- La restituzione di interessi asseritamente usurari è valutata tenendo conto della concreta imputazione dei pagamenti: non è possibile disporre la restituzione di somme che il ricorrente non ha effettivamente corrisposto se ciò determinerebbe un'ingusta locuplazione.
- Il danno alla reputazione non è automaticamente "in re ipsa": la categoria si applica in modo ristretto (es. protesto cambiario che offende onore e reputazione personale). Per lesioni di reputazione commerciale occorre fornire elementi che permettano al giudice di inferire il danno patrimoniale o ricorrere a presunzioni supportate da altre prove.
- Per far valere l'omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, n.5), il ricorrente deve indicare esattamente il fatto storico omesso, dove esso risulti negli atti, come e quando è stato dibattuto e perché la sua considerazione avrebbe cambiato l'esito della controversia.
- La compensazione integrale delle spese di giudizio è possibile quando entrambe le parti risultano in sostanza soccombenti o quando l'esito non consente di attribuire l'onere delle spese in modo equo.
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